COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 10.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare PLAY OUT SECONDA CATEGORIA GARA: U.S.D. LIONS DON BOSCO UGENTO – A.S.D. GIOVENTU PARABITA del 23/3/2014 (Reclamo della società A.S.D. GIOVENTU PARABITA, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per squalifica del campo una giornata a porte chiuse in campo neutro e ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 27/3/2014 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 10.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare PLAY OUT SECONDA CATEGORIA GARA: U.S.D. LIONS DON BOSCO UGENTO - A.S.D. GIOVENTU PARABITA del 23/3/2014 (Reclamo della società A.S.D. GIOVENTU PARABITA, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per squalifica del campo una giornata a porte chiuse in campo neutro e ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 27/3/2014 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; effettuati i necessari accertamenti; rilevato che quanto dedotto dalla reclamante è parzialmente fondato; considerato che la squalifica del campo di gioco per una giornata non è impugnabile ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera c Codice di Giustizia Sportiva; ritenuta peraltro congrua la sola squalifica del campo in campo neutro e a porte chiuse per una giornata non impugnabile, per cui a parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società A.S.D. GIOVENTU PARABITA va revocata la sanzione dell’ammenda di € 500,00 P.Q.M. D E L I B E R A - Revocarsi la sanzione dell’ammenda di € 500,00 inflitta alla società A.S.D. GIOVENTU PARABITA; - Dichiararsi inammissibile il reclamo nella parte in cui viene impugnata la sanzione della squalifica del campo in campo neutro e a porte chiuse per una giornata; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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