COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 10.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: G.S. ASD APOCALISSE – G.S.D. S. PIO X Lucera DEL 08.02.2014 Reclamo del G.S.D. San Pio X del 19.2.2014 avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale con cui è stata comminata l’ammenda di € 50,00 alla Reclamante, l’inibizione sino a tutto il 30.06.2015 al Dirigente Sig. Trincone Felice, l’inibizione sino a tutto il 30.09.2014 al Dirigente Sig. Curci Valerio, l’inibizione sino a tutto il 30.09.2014 al Dirigente Sig. Mastromatteo Alfonso, pubblicate su C.U. FIGC-LND, Delegazione Prov. Foggia n. 38 del 13.02.2014.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 10.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: G.S. ASD APOCALISSE – G.S.D. S. PIO X Lucera DEL 08.02.2014 Reclamo del G.S.D. San Pio X del 19.2.2014 avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale con cui è stata comminata l’ammenda di € 50,00 alla Reclamante, l’inibizione sino a tutto il 30.06.2015 al Dirigente Sig. Trincone Felice, l’inibizione sino a tutto il 30.09.2014 al Dirigente Sig. Curci Valerio, l’inibizione sino a tutto il 30.09.2014 al Dirigente Sig. Mastromatteo Alfonso, pubblicate su C.U. FIGC-LND, Delegazione Prov. Foggia n. 38 del 13.02.2014. Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; sentito il Direttore di gara, che ha reso supplemento di rapporto; -Considerato che l’Arbitro, in corso d’istruttoria, ha confermato senza incertezze quanto riportato nel referto di gara e, poi, assunto a motivo delle decisioni del Giudice Sportivo Territoriale; -Ritenuto che la “Annotazione di servizio” in atti, resa dal Mar. Ca. Lanza Antonio in data 19.2.2014, presso l’Aliquota Radiomobile di Foggia del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri, non sia dirimente in quanto il dichiarante: • non spiega con precisione le ragioni della sua presenza presso il Campo sportivo di San Severo, limitandosi ad un generico “…per andare a salutare degli amici”; • non è in grado di riferire le ragioni dell’allontanamento dal campo del Sig. Trincone Felice leggendosi unicamente che “Iniziato regolarmente il secondo tempo, dopo una decina circa di minuti, l’arbitro rivolto verso la panchina del San Pio X, invitava l’allenatore ad uscire dal campo”, lacunosità che appare tutta da chiarire a fronte dell’assoluta precisione con cui si legge nel seguito del verbale “…l’altro dirigente … veniva anche Lui espulso senza profferire nessuna frase volgare o offensive”; • conclude le proprie dichiarazioni non escludendo con nettezza che siano state pronunciate parole offensive verso l’Arbitro, ma si limita ad un prudente “Per quello che mi ricordo non è stata profferita alcuna frase ingiuriosa … né tanto meno sia il presidente che l’allenatore e il dirigente espulsi, abbiano cercato di venire a contatto con l’arbitro” (l’uso del verbo al verbo al condizionale merita, anch’esso, un chiarimento); -Ritenuto, pertanto, che le dichiarazioni raccolte nel menzionato verbale meritino un approfondimento istruttorio attesa la loro provenienza da Pubblico Ufficiale e considerato, altresì, che le stesse non sono state raccolte dopo l’incontro, ma solo contestualmente alla redazione del reclamo; -Dato atto che sono allegati al reclamo una nota che la Società istante data 17.2.2014 e attribuisce al Presidente p.t. del G.S. Apocalisse, Sig. M. Cataneo, nonché quattro rappresentazioni fotografiche del campo (n. 3) e degli spogliatoi (n. 1), che al momento non possono essere valutate da questa commissione e che, tuttavia, meritano un approfondimento istruttorio quanto al loro contenuto ed alle circostanze di tempo e di luogo; - Dato atto, altresì, che sono allegati al reclamo cinque esposti che la Società istante attribuisce alla Pol. Sanseverese, all’USD San Matteo, all’A.C. Lucera, al G.S. Troia e al Presidente della S.S. Real S.Giovanni, Sig. D.Piano, nonché velina del reclamo della Pol. Sammarco recante la data del 3.2.2014, nei quali si contesta l’operato del medesimo Arbitro della gara in epigrafe; -Considerato che è necessario verificare l’autenticità di tali esposti per consentire alla Commissione di apprezzarne la portata probatoria o, al contrario, il valore di mera censura nei confronti dell’Arbitro, irrilevante ai fini del presente procedimento; -Considerato, ancora, che il G.S. San Pio X non ha chiarito le modalità, rituali o irrituali, di acquisizione dei sopra citati documenti i quali, nella confermata ipotesi della loro autenticità, costituirebbero atti non pubblici intercorsi tra altri Soggetti Sportivi; -Ritenuta, in conclusione, la necessità di un severo approfondimento istruttorio per le ragioni premesse e sui profili innanzi descritti; Visto ed applicato l’art. 35, co. 1.1, C.G.S.; Delibera sospendersi il procedimento e inviarsi copia del fascicolo alla Procura Federale per un supplemento d’indagine.
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