COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 10.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare ASD ATLETICO BONO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 41 del 20.03.2014. Gara Atletico Bono / Santu Predu del 09.03.2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 10.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare ASD ATLETICO BONO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 41 del 20.03.2014. Gara Atletico Bono / Santu Predu del 09.03.2014. La Società Atletico Bono ha presentato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale è stato disposto il recupero della gara. La Società reclamante lamenta che, accertata l’assenza dell’arbitro designato e rispettate tutte le procedure prescritte dall’art.67 delle NOIF per la sua sostituzione, nonostante fosse stato designato un direttore di gara in sostituzione, la società Santu Predu, non attenendosi alle prescrizioni disciplinate nell’art.67 delle NOIF, si era rifiutata di scendere in campo. Per queste ragioni ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la vittoria a tavolino con il punteggio di 3 a 0 a suo favore. La Commissione Disciplinare letti gli atti procedimentali ed il referto dell’arbitro il quale dichiara di essere arrivato al campo alle ore 16:10; considerato che la gara era stata fissata per le ore 15:00; considerato, altresì che l’art.67 delle NOIF prescrive al 1° comma che in caso di assenza dell’arbitro designato “le due squadre debbono attenderlo per un periodo pari alla durata di un tempo previsto per la gara”. DELIBERA di respingere il reclamo proposto e dispone l’incameramento della tassa.
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