COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 10.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare ASD STELLA SMERALDA 2005 (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 41 del 20.03.2014. Gara Stella Smeralda 2005 / San Giorgio Perfugas del 16.03.2014.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 10.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare ASD STELLA SMERALDA 2005 (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 41 del 20.03.2014. Gara Stella Smeralda 2005 / San Giorgio Perfugas del 16.03.2014. La società Stella Smeralda 2005 in data 21 marzo 2014 preannunciava reclamo avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo in relazione alla gara di cui in epigrafe. All’avviso peraltro non ha fatto seguito il reclamo. La Commissione, pertanto, rilevato che è abbondantemente trascorso il termine di giorni sette previsto e disciplinato dall’art. 46 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva. Dispone l’addebito della tassa di reclamo.
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