COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 463 del 08.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 149/A U.S.D. ATLETICO CATANIA (CT) avverso perdita gara per 0–3 – Gara campionato promozione girone “C”, Palazzolo/Atletico Catania del 02/02/2014 – C.U. n° 371 del 19/02/2014.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 463 del 08.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 149/A
U.S.D. ATLETICO CATANIA (CT) avverso perdita gara per 0–3 - Gara campionato
promozione girone “C”, Palazzolo/Atletico Catania del 02/02/2014 - C.U. n° 371 del
19/02/2014.
La Commissione Disciplinare Territoriale, con provvedimento del 18/03/2014 pubblicato
sul C.U. n° 422/36 F.I.G.C., ha sospeso ogni decisione in merito al proposto appello ed ha 4
Comunicato Ufficiale 463 Commissione Disciplinare Territoriale 39 del 08 aprile 2014
trasmesso gli atti alla Commissione Tesseramenti al fine di accertare la validità o meno
della revoca del tesseramento disposta dall’Ufficio Tesseramenti presso questo C.R.
Sicilia e relativa al trasferimento dei calciatori Ventura Alessio e Nocilla Gabriele.
La Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul C.U. n° 18/D del 03/04/2014,
che qui si riporta integralmente, ha così statuito: “…esprimendosi sulla richiesta di giudizio,
dichiara validi i provvedimenti di revoca del tesseramento in favore della società U.S.D.
Atletico Catania, adottati dal C.R. Sicilia, dei calciatori Nocilla Gabriele e Ventura Alessio”.
In considerazione di quanto sopra, il proposto reclamo deve trovare accoglimento, poiché i
predetti giocatori alla data di disputa della gara (02/02/2014) erano da considerarsi in
posizione regolare, in ragione del fatto che solo con nota del 12/02/2014 il C.R. Sicilia ha
provveduto a revocarne il tesseramento. Detta nota risulta pervenuta alla U.S.D. Atletico
Catania in data 14/02/2014, con la conseguenza che ai sensi dell’art. 42 lettera a) delle
N.O.I.F. la revoca di che trattasi ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui
perviene alla società la comunicazione del provvedimento.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale, in accoglimento del proposto reclamo annulla la
decisione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale, ristabilendo il risultato conseguito in
campo.
Dispone per quanto di competenza, la trasmissione del presente provvedimento alla
Procura Federale.
Senza addebito di tassa.
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