COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 07/04/2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 45-46.-RECLAMI DELL’A.C.S. SPORTING CECINA E DELL’A.S.D.C. PERIGNANO CALCIO AVVERSO REGOLARITA’ GARA PERIGNANO CALCIO/SPORTING CECINA DEL 30.03.2014 (sospesa al 42° del s.t. sul risultato di 2-1).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 56 del 07/04/2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
45-46.-RECLAMI DELL'A.C.S. SPORTING CECINA E DELL'A.S.D.C. PERIGNANO CALCIO AVVERSO REGOLARITA' GARA PERIGNANO CALCIO/SPORTING CECINA DEL 30.03.2014 (sospesa al 42° del s.t. sul risultato di 2-1).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 55 del 3.4.2014;
-avverso la regolarita' della gara in epigrafe reclamano sia l'A.S. Sporting Cecina che l'A.S.D.C. Perignano in particolare quest'ultima societa' nel descrivere gli incidenti e gli atti di violenza da parte dei tifosi cecinesi che avevano portato alla sospensione della gara da parte dell'arbitro chiede vedersi assegnato vinto l'incontro nonche' il risarcimento dei danni materiali provocati all'impianto. Di converso l'A.C.S. Sporting Cecina nel proporre reclamo, deduce che non sussistevano i presupposti per la sospensione della gara la cui responsabilita' era da attribuirsi alla compagine locale per cui in tesi richiede attribuirsi all'avversaria la perdita dell'incontro per 3-0, in ipotesi la ripetizione dello stesso ed in ulteriore ipotesi infliggersi la punizione sportiva ad ambedue le societa'. Il G.S.T., attesa la connessione oggettiva dei ricorsi, ne dispone la riunione.
Rileva questo G.S.T. come il reclamo presentato dall'A.C.S. Sporting Cecina sia infondato e vada respinto per cui conseguentemente deve essere accolto quello presentato dall'A.S.D.C. Perignano. La decisione del Direttore di gara di sospendere la partita Perignano Calcio/Sporting Cecina era ampiamente giustificata da fatti obiettivi ed evidenti che ne hanno impedito il regolare svolgimento e conclusione. Trattasi nel caso in specie di decisione che spetta al
giudizio insindacabile dell'arbitro e che non risulta inficiata da alcun errore tecnico ma bensi' necessitata e giustificata dalla richiesta avanzata dal personale dell'Arma dei CC. ivi presente per garantire l'ordine durante un pubblico spettacolo disciplinato dalle norme di Pubblica Sicurezza. Come risulta dagli atti ufficiali di gara (rapporto dell'Arbitro e del Commissario di Campo), precisi, particolareggiati e concordanti, i sostenitori dello Sporting Cecina al 21° del s.t., dopo la realizzazione della rete della propria squadra, aggrappandosi alla rete di recinzione delimitante la tribuna del recinto di gioco e rompendo 2 pali di sostegno, la facevano cadere creando un varco di circa 18-20 metri. Conseguentemente per ripristinare le condizioni per proseguire la gara in prossimita' del varco dovevano posizionarsi 4 steward e 2 Carabinieri. Successivamente al 42° del s.t. i sostenitori ospiti lasciavano la propria posizione sugli spalti per dirigersi dal lato opposto per venire a contatto con i tifosi avversari lanciandogli contro alcune sedie in plastica e bottiglie in plastica piene ed in vetro e facendo venir meno, oggettivamente, le minime condizioni di sicurezza per cui l'incontro veniva momentaneamente sospeso perche' tali eventi avevano coinvolto l'attenzione dei calciatori che preoccupati, avevano smesso di giocare. Nei minuti successivi i tafferugli avevano costretto le Forze dell'Ordine ad intervenire ma senza riuscire a tenere sotto controllo la situazione. In tale contesto due scalmanati della tifoseria dello Sporting Cecina erano riusciti a scavalcare la recinzione entrando sul recinto di gioco.
Durante tale interruzione della gara l'arbitro, veniva avvicinato dal Maresciallo Comandante la Stazione Carabinieri di Casciana Terme responsabile dell'ordine pubblico, il quale gli comunicava che in quelle condizioni e nonostante i rinforzi chiamati dai paesi vicini, era impossibile garantire le minime condizioni di sicurezza e di ordine pubblico per la prosecuzione della gara e lo invitava a sospenderla. Richiesta avallata con determinazione anche dal Commissario di Campo. A questo punto l'arbitro emetteva il triplice fischio e riteneva definitivamente sospesa la gara al 42° del secondo tempo.
Osserva il G.S.T. che la decisione dell'arbitro, lungi dall'essere adottata per errati convincimenti soggettivi, e' stata determinata da circostanze obiettive di pericolo che non potevano in alcun caso consentire la prosecuzione dell'incontro. A nulla rileva, cosi' come vorrebbe la ricorrente Sporting Cecina, che vi sia stata la indimostrata condotta platealmente denigratoria e provocatoria della tifoseria locale. Il contesto generale degli avvenimenti, cosi' come risulta dagli atti ufficiali di gara, evidenzia come gli stessi abbiano avuto inizio sin dal 21° del s.t., con la squadra ospite addirittura in vantaggio, generando successivamente una estrema situazione di pericolo che non poteva non spiegare effetti diretti ed immediati sul regolare svolgimento del gioco. In proposito giova evidenziare che, come ripetutamente affermato da questo Giudice, gli Organi della giustizia sportiva possono ordinare la ripetizione della gara soltanto in ipotesi eccezionali e sempreche' il fattore inquinante la regolarita' della gara non risulti addebitabile ad un soggetto dell'Ordinamento federale gravato da specifiche responsabilita' secondo il disposto dall'art. 17, comma 4, lett. c) C.G.S.. Nel caso di specie, gli incidenti avvenuti sugli spalti, con conseguente intervento dei Carabinieri, hanno posto in concreto pericolo l'incolumita' pubblica e hanno avuto un riflesso diretto nello svolgimento della gara. E' sufficiente a questo proposito ricordare il fitto lancio di oggetti verso i tifosi avversari, l'interruzione del gioco e, soprattutto, l'abbattimento di una parte della rete di recinzione ed il superamento successivo della stessa da parte di due tifosi ospiti, che non potevano piu' consentire all'arbitro di fronteggiare la situazione e garantire l'incolumita' di tutti i partecipanti alla gara con i poteri disciplinari di sua competenza.
Del resto in occasione della seconda interruzione, il responsabile dell'ordine pubblico aveva segnalato al Direttore di gara l'impossibilita' di garantire le minime misure di sicurezza per la prosecuzione del gioco. L'arbitro verificava la sussistenza della situazione di pericolo, estremamente preoccupante anche per il danneggiamento della recinzione e dopo la richiesta del Maresciallo dei Carabinieri avallata dal Commissario di Campo che ribadivano l'impossibilita' di garantire le condizioni di sicurezza e l'ordine pubblico, decideva di sospendere definitivamente l'incontro. Alla luce di queste circostanze di fatto, la decisione dell'arbitro non solo appare adeguata all'impossibilita' obiettiva di riprendere il gioco senza mettere in pericolo l'incolumita' dei calciatori e di se stesso, ma appare necessitata dall'intervento del responsabile dell'ordine pubblico che non era piu' in grado di fronteggiare la situazione e la sicurezza del campo di gioco. Sono infondate pertanto le richieste di assegnazione della gara, della ripetizione e addirittura della perdita ad ambedue le societa' avanzate dalla societa' ospitata.
Per questi motivi il G.S.T., riuniti i reclami come innanzi proposti cosi' provvede:
-respinge il reclamo proposto dall'A.C.S. Sporting Cecina di Cecina(Livorno);
-accoglie il reclamo proposto dall'A.S.D.C. Perignano Calcio di Perignano (Pisa) infliggendo alla societa' avversaria la punizione sportiva di perdita per 0-3 della suindicata gara Perignano Calcio/Sporting Cecina del 30 marzo 2014;
-infligge all'A.C.S. Sporting Cecina l'ulteriore ammenda di Euro 1000,00 (mille/oo) CON DIFFIDA ai sensi dell'art. 14, comma 1, C.G.S.;
-infligge all'A.S.D.C. Perignano Calcio l'ammenda di Euro 160,00 (centosessanta/00) ai sensi dell'art. 4, comma 3 , C.G.S..
Ordina il non addebito della tassa all'A.S.D.C. Perignano Calcio e l'addebito all'A.C.S. Sporting Cecina.
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