COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 07/04/2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 47.- RECLAMO DELL’U.S.D. ACQUACALDA SAN PIETRO A VICO AVVERSO REGOLARITA’ GARA U.S.D. ACQUACALDAS. PIETRO A VICO/G.S.D. ORENTANO CALCIO DEL 30.3.2014 (0-0).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 07/04/2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 47.- RECLAMO DELL'U.S.D. ACQUACALDA SAN PIETRO A VICO AVVERSO REGOLARITA' GARA U.S.D. ACQUACALDAS. PIETRO A VICO/G.S.D. ORENTANO CALCIO DEL 30.3.2014 (0-0). In data 2.4.2014 l'U.S.D. AcquacaldaS. Pietro a Vico ha fatto pervenire, a mezzo raccomandata, reclamo avverso la regolarità della gara indicata in epigrafe. Il reclamo e' da dichiarare inammissibile. E' noto che, ogni anno, per consentire la rapidita' temporale delle gare di play off e play out dei Campionati Regionali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 e' adottato dal Presidente Federale un provvedimento di ''abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di giustizia sportiva''. Per la stagione sportiva 2013/2014 tali disposizioni sono state emanate con il Comunicato Ufficiale n. 98/A del 16 dicembre 2013. Ebbene, in base alla lettera a) di tale normativa relativa ai procedimenti di prima istanza davanti al Giudice Sportivo Territoriale e' disposto che: ''gli eventuali reclami, avverso la regolarita' dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29 nn. 3, 5 e 7 C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale, entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.''. Il G.S.T. rileva che il reclamo con le motivazioni, spedito con raccomandata e' pervenuto all'Ufficio solo in data 02.04.2014. L'atto medesimo e' quindi da dichiararsi inammissibile perche' fuori dai termini stabiliti nel Comunicato Ufficiale n. 98/A del 16.12.2013. La tassa di reclamo, di conseguenza, va addebitata. Per questi motivi il G.S.T. dichiara inammissibile il reclamo come innanzi proposto dall'U.S.D. AcquacaldaS. Pietro a Vico di S.Cassiano a Vico (Lucca) e dispone addebitarsi la tassa.
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