COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 57 del 10/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare 140 stagione sportiva 2013/2014 Reclamo in proprio del Sig. Tramacere Falco Mauro avverso la decisione del G.S. che sanzionava il medesimo con una squalifica fino al 28/04/2014. C.U. n.49 del 13/03/2014.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 57 del 10/04/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
140 stagione sportiva 2013/2014 Reclamo in proprio del Sig. Tramacere Falco Mauro avverso la decisione del G.S. che sanzionava il medesimo con una squalifica fino al 28/04/2014. C.U. n.49 del 13/03/2014.
Nel corso della gara “ VINCI – LIMITE E CAPRAIA “ il tecnico della ASD Vinci veniva allontanato dal terreno di gioco perché, dopo un primo richiamo, continuava a protestare vivacemente, uscendo anche dall’area tecnica. Mentre usciva dal campo rivolgeva all’arbitro una frase irriguardosa. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalica di 1 mese e mezzo.Avverso la decisione del G.S propone reclamo in proprio il tesserato in oggetto. Quest’ultimo si lamenta per la severità del provvedimento del G.S. rispetto ai fatti a lui contestati. Il reclamante sostiene di non aver rivolto alcuna frase offensiva o irriguardosa al D.G. Dichiara di aver lasciato il campo senza proteste e, sebbene meravigliato del provvedimento dell’arbitro, si è diretto verso un cancello che si trova dietro le panchine, pensando di fare più in fretta a lasciare il terreno di gioco. Però trovando il cancello chiuso, veniva nuovamente sollecitato dal D.G a lasciare il campo e solo a quel punto rispondeva in maniera alquanto piccata:” ora mi ha espulso, esco quando mi pare”. Il reclamante ritiene pertanto eccessivo considerare la frase irriguardosa e di conseguenza ritiene eccessiva anche la sanzione e ne chiede quindi la riduzione. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara dichiara di aver più volte richiamato il tesserato in questione al rispetto della propria area tecnica, confermando di averlo allontanato anche per le continue proteste nei suoi confronti. Conferma altresi la frase contestata al tecnico della ASD Vinci. Questa C.D. esaminati gli atti del procedimento ritiene provata la condotta contestata al ricorrente. Ritiene tuttavia leggermente sovradimensionata la sanzione applicata. Nel caso in esame infatti la frase ascritta al tesserato in questione non sembra particolarmente lesiva della figura arbitrale. Pertanto pur volendola considerare irriguardosa, la si può connotare come atteggiamento lievemente irriguardoso. Per tale motivo appare certamente più equo sanzionare la condotta del dirigente in questione con una squalifica di 1 mese.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa.
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