COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 04.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SS PROMANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PROMANO – MORANO DISPUTATA A FOLIGNO IL 15.03.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 124 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 19.03.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE RAMPACCI ANDREA LA SQUALIFICA PER TRE GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 04.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SS PROMANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PROMANO - MORANO DISPUTATA A FOLIGNO IL 15.03.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 124 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 19.03.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE RAMPACCI ANDREA LA SQUALIFICA PER TRE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.04.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società SS Promano, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali di gara ed all’esito dell’audizione del direttore di gara si è ricostruito l’atteggiamento tenuto dal calciatore Rampacci Andrea reo di aver reagito con leggera manata ad un fallo di gioco subito. Il calciatore dopo l’espulsione chiedeva scusa sia all’arbitro che all’avversario e si allontanava tranquillamente dal terreno di gioco. Tutto ciò premesso a parere di questa Commissione la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Rampacci Andrea può essere contenuta a due giornate effettive di gara. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Rampacci Andrea a due giornate effettive di gara. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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