COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 04.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ AS REAL PADULE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL PADULE – SAN MARCO DISPUTATA A GUBBIO IL 15.03.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 124 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 19.03.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE RADICCHI LEONARDO LA SQUALIFICA PER TRE GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 136 del 04.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ AS REAL PADULE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL PADULE – SAN MARCO DISPUTATA A GUBBIO IL 15.03.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 124 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 19.03.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE RADICCHI LEONARDO LA SQUALIFICA PER TRE GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.04.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società AS Real Padule, chiedendo la riduzione della sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame degli atti ufficiali di gara ed all’esito dell’audizione del direttore di gara, il quale ha confermato integralmente il referto, questa Commissione ha potuto ricostruire la condotta contestata al calciatore Radicchi Leonardo, allorchè lo stesso colpiva con una manata al volto un giocatore avversario.
Alla luce di quanto precede la sanzione inflitta dal G.S. merita integrale conferma. P.Q.M.
Respinge il reclamo. DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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