COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 04.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD TAVERNELLE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA TAVERNELLE – SANTA SABINA DISPUTATA A TAVERNELLE IL 08.03.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 118 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 12.03.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA ALLA SOCIETA’ L’AMMENDA DI €. 1.000,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 04.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD TAVERNELLE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA TAVERNELLE – SANTA SABINA DISPUTATA A TAVERNELLE IL 08.03.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 118 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 12.03.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA ALLA SOCIETA’ L’AMMENDA DI €. 1.000,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.04.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ASD Tavernelle, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE L’arbitro ha ribadito a questa Commissione il comportamento reiteratamente intimidatorio posto in essere nei suoi confronti da un sostenitore dell’A.C. Tavernelle, il quale a fine gara ha per un lungo tratto seguito con la propria autovettura l’arbitro stesso con fare minaccioso, affiancandolo durante la guida e fermandosi allorchè l’arbitro faceva lo stesso. Considerato tuttavia che tale comportamento non è degenerato in atteggiamenti tali da mettere in concreto pericolo l’incolumità del direttore di gara, si ritiene equo ridurre la sanzione dell’ammenda a carico della società ad €. 500,00. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione dell’ammenda alla società reclamante ad €. 500,00. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it