DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 86 del 27.03.2014 Campionato Nazionale Juniores gara del 1/ 3/2014 AGROPOLI – BATTIPAGLIESE
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 86 del 27.03.2014
Campionato Nazionale Juniores
gara del 1/ 3/2014 AGROPOLI - BATTIPAGLIESE
Il Giudice Sportivo,
esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società BATTIPAGLIESE, osserva:
- la società reclamante chiede che alla società AGROPOLI sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell'art.17,
comma 5, lettera a) del C.G.S., per avere un proprio calciatore, MASCOLO ANDREA, preso parte alla gara di cui all'oggetto
nonostante lo stesso fosse stato squalificato per una gara con Comunicato Ufficiale n. 69 del 26.2.2014.
Il reclamo è fondato e deve essere, dunque, accolto:
- dall’esame degli atti (referto arbitrale della gara PROGREDITUR MARCIANISE - AGROPOLI del 22.2.2014) al calciatore
MASCOLO ANDREA risulta essere stata comminata ammonizione e pertanto per il medesimo scattava la squalifica per una giornata
per recidiva in IV ammonizione, sanzione che non aveva ancora scontato all’atto della partecipazione alla gara di cui all’oggetto;
- considerato che ai sensi dell’art.22 comma 2 C.G.S. le squalifiche devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente
successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale e che nel caso di specie dal 22.2.2014 all' 1.3.2014 la società
AGROPOLI non ha disputato alcuna gara;
- tenuto conto che l’art.17 comma 5 lett. A) C.G.S. dispone che alla società la quale fa partecipare alla gara calciatore squalificato
debba essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara;
P.Q.M.
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere alla società AGROPOLI la punizione sportiva della perdita della gara AGROPOLI - BATTIPAGLIESE con il punteggio
di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.