DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 31.03.2014 Campionato Nazionale Juniores gara del 29/ 3/2014 ISOLA LIRI S.R.L. – ANZIOLAVINIO
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 88 del 31.03.2014
Campionato Nazionale Juniores
gara del 29/ 3/2014 ISOLA LIRI S.R.L. - ANZIOLAVINIO
Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe è stata definitivamente sospesa dall'Arbitro al 22° minuto del secondo tempo sul
punteggio di 4-0 a favore della società ANZIOLAVINIO, perché la società ISOLA LIRI S.R.L., a seguito dell'infortunio occorso ad un
proprio calciatore, si è venuta a trovare con sei calciatori;
- considerato che una gara non può essere proseguita nel caso in cui una squadra si trovi per qualsiasi motivo ad avere meno di
sette calciatori partecipanti al gioco, come previsto dalla regola 3 del Gioco del calcio e dall'art.73, comma 2 delle N.O.I.F.;
- considerato che a tale condotta corrisponde la sanzione con la perdita della gara con il punteggio di 0-3 o con quello più favorevole
eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, così come previsto dall'art.17 del C.G.S.;
- atteso che deve essere oggettivamente responsabile del regolare svolgimento della gara la società ISOLA LIRI S.R.L.;
P.Q.M.
Delibera:
di comminare alla società ISOLA LIRI S.R.L. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 4-0.