DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 07.04.2014 Campionato Nazionale Juniores gara del 5/ 4/2014 TERRACINA CALCIO 1925 ARL – ISOLA LIRI S.R.L.
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 90 del 07.04.2014
Campionato Nazionale Juniores
gara del 5/ 4/2014 TERRACINA CALCIO 1925 ARL - ISOLA LIRI S.R.L.
Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe è stata definitivamente sospesa dall'Arbitro al 30° minuto del secondo tempo sul
punteggio di 6-0 a favore della società TERRACINA CALCIO 1925 ARL, perché la società ISOLA LIRI S.R.L., a seguito
dell'infortunio occorso ad un proprio calciatore, si è venuta a trovare con sei calciatori;
- considerato che una gara non può essere proseguita nel caso in cui una squadra si trovi per qualsiasi motivo ad avere meno di
sette calciatori partecipanti al gioco, come previsto dalla regola 3 del Gioco del calcio e dall'art.73, comma 2 delle N.O.I.F.;
- considerato che a tale condotta corrisponde la sanzione con la perdita della gara con il punteggio di 0-3 o con quello più favorevole
eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, così come previsto dall'art.17 del C.G.S.;
- atteso che deve essere oggettivamente responsabile del regolare svolgimento della gara la società ISOLA LIRI S.R.L.;
P.Q.M.
Delibera:
di comminare alla società ISOLA LIRI S.R.L. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 6-0.