DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°107 del 02/04/2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO BOJANO – RECANATESE

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°107 del 02/04/2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO BOJANO - RECANATESE Il Giudice Sportivo, - rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata in ragione del provvedimento di riscossione coattiva emesso dalla LND nei confronti della società BOJANO e della contestuale impossibilità per l'ispettore presente sul terreno di gioco di effettuare l'esazione della somma dovuta; - considerato che ai sensi dell'art. 53, comma 6, NOIF il mancato pagamento di somme coattivamente disposto equivale a rinuncia alla disputa della gara; - rilevato che la Società BOJANO risulta essere rinunziataria già in tre precedenti occasioni ( C.U. 51, 98 e 103 ); - rilevato, altresì, che alla quarta rinuncia consegue, quale sanzione, l'esclusione dal campionato così come previsto ex art.53, comma 5 NOIF e, a titolo di sanzione pecuniaria quella di cui al comma 9 del citato art.53 NOIF; - visti gli artt. 30, punto 5, Regolamento LND, 17 CGS e 53 NOIF; PQM delibera: 1) di comminare alla società BOJANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) di escludere la società BOJANO dal campionato di competenza; 3) di comminare alla società BOJANO la sanzione pecuniaria di E. 8.000,00.
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