DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 644 del 19.03.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 09/03/2014:THIENESE CALCIO A5 – PERUGIA CALCIO A5
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 644 del 19.03.2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 09/03/2014:THIENESE CALCIO A5 - PERUGIA CALCIO A5
Reclamo preposto dalla società THIENESE CALCIO A5 avverso l'esito della gara THIENESE CALCIO A5 - PERUGIA A5.
Il Giudice Sportivo,
esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, rileva: con il gravame in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall'art. 17, comma 5 lett. a) del CGS, per aver schierato nel corso dell'incontro in epigrafe la calciatrice Bermejo Alarcon Sandra in posizione irregolare di tesseramento. La stessa infatti risulterebbe tesserata per la società Perugia dal 17/02/2014 e quindi, per effetto delle disposizioni di cui al C.U.n°35 del 19/09/2013,decorrendo il tesseramento da una data successiva al 07/02/2014, non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi. Controdeduce la convenuta sostenendo la bontà del proprio operato,avendo espletato tutte le formalità inerenti al tesseramento della summenzionata calciatrice entro la data del 24/12/2013, respingendo pertanto ogni addebito circa la ratifica del suddetto tesseramento, avvenuta solo in data 17/02/2014. Infatti dalle indagini effettuate presso il competente Ufficio Tesseramenti,alle risultanze delle quali si deve far necessario riferimento per decidere la presente controversia, la calciatrice Bermejo Alarcon Sandra risulta effettivamente tesserata per la società Perugia dal 17/02/2014. Ne consegue pertanto che non aveva pieno titolo a prendere parte all’incontro in esame, valendo il tesseramento unicamente per la stagione sportiva 2014/2015.
P.Q.M.
Visti gli artt. 17,24,29,333,35,38 del CGS, a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 607 del 11.03.2014, decide:
a) di accogliere il ricorso comminando alla società Perugia Calcio A 5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6;
b) la tassa di reclamo non viene addebitata alla società ricorrente.