F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 18 Aprile 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE VICARIO AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO: – DEL SIG. FABIO ATTIANESE DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 13, N.O.I.F. E DELL’ART. 8, COMMA 9, C.G.S.; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S PER LA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE; SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – (NOTA N. 2178/99 PF13-14 AM/MA DEL 7.11.2013) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 40/CDN del 6.12.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 18 Aprile 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE VICARIO AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO: - DEL SIG. FABIO ATTIANESE DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 13, N.O.I.F. E DELL’ART. 8, COMMA 9, C.G.S.; - DELLA SOCIETÀ A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S PER LA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE; SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - (NOTA N. 2178/99 PF13-14 AM/MA DEL 7.11.2013) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 40/CDN del 6.12.2013) Il Procuratore Federale Vicario ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n.40 del 6.12.2013 con la quale veniva prosciolto il Sig. Fabio Attianese dalla violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 94 ter comma 13 N.O.I.F. e dell’art. 8 comma 9 C.G.S. allo stesso ascritta nell’atto di deferimento, nonché la società A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora con riferimento alla condotta del proprio legale rappresentante. Il deferimento era stato fatto in quanto il Sig. Attianese, in qualità di legale rappresentante della A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora, aveva omesso di corrispondere nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento le somme riconosciute dal Collegio Arbitrale L.N.D. come spettanti all’allenatore Luigi Castiello. La società A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora era stata, conseguentemente, deferita a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’addebito mosso al proprio legale rappresentante. La A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora si era difesa dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale deducendo l’impossibilità di contattare il Sig. Castiello in tempo utile, pur avendo inoltrato allo stesso un telegramma di convocazione presso la sede della società due giorni prima della scadenza del termine di pagamento. E inoltre la stessa aveva fatto presente di aver comunicato al Dipartimento Interregionale in due note del 3.8.2014 e 14.8.2013 la asserita impossibilità del contatto. La Commissione Disciplinare Nazionale ha disposto il proscioglimento dei deferiti osservando in particolare che, “tali comunicazioni costituiscono prova non equivoca dell’intento dei deferiti di onorare l’obbligo di ottemperare a quanto deciso dal Collegio Arbitrale…” e che “…deve ritenersi che la comprovata attivazione della Società al fine di tentare di effettuare nei termini il pagamento dovuto, esoneri i soggetti obbligati da responsabilità disciplinari”. Ne conseguiva il proscioglimento dei deferiti dagli addebiti contestati. A sostegno dell’impugnazione la Procura Federale rileva innanzitutto che il combinato disposto delle norme sopra indicate determina in 30 giorni il termine per il pagamento delle somme accertate dal Collegio Arbitrale e riconnette al mero decorso del termine medesimo l’applicabilità delle relative sanzioni disciplinari, dovendosi pervenire al proscioglimento soltanto in presenza di casi di oggettiva e comprovata impossibilità di adempiere. In secondo luogo la ricorrente Procura Federale evidenzia che la C.D.N. ha errato inoltre in quanto: a) trattandosi del pagamento di una somma di denaro la A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora avrebbe dovuto effettuare l’adempimento laddove era il domicilio del creditore al tempo della scadenza e non certamente presso la sede sociale; b) la stessa avrebbe potuto estinguere l’obbligazione posta a suo carico inviando al domicilio del creditore un assegno circolare o un vaglia postale dell’importo dovuto; c) non ha valutato correttamente i fatti in quanto nell’imminenza della scadenza del termine la debitrice non ha invitato l’allenatore a recarsi presso la sede sociale per ritirare la somma dovuta, ma soltanto ad andare li al fine di “trovare la soluzione della vertenza economica”; d) non ha valutato correttamente i fatti ritenendo “l’esistenza di una prova non equivoca dell’intento dei deferiti di onorare l’obbligo di ottemperare”. Per queste ragioni la ricorrente ha richiesto che venga affermata la responsabilità dei soggetti deferiti per le violazioni agli stessi ascritti con le conseguenti sanzioni di sei mesi di inibizione al Sig. Fabio Attianese e di un punto di penalizzazione in classifica alla società, da scontarsi nell’attuale stagione sportiva, nonché l’ammenda alla stessa di € 3.000,00. Il ricorso merita accoglimento. Infatti esso è pienamente fondato in quanto il comportamento posto in essere dalla A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora non poteva in alcun modo considerarsi tale da costituire prova dell’intento di onorare l’obbligo di ottemperare a quanto deciso dal Collegio Arbitrale. Al contrario tale comportamento va qualificato come dilatorio in quanto nel termine previsto dalla vigente normativa per la effettuazione del pagamento stabilito dalla decisione presa dal Collegio Arbitrale la debitrice si è limitata nell’imminenza della scadenza del termine stesso ad inoltrare un telegramma, ben potendo invece provvedere direttamente all’invio di quanto dovuto al domicilio del creditore. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale Vicario e conseguentemente determina le sanzioni: - in 1 punto di penalizzazione per la Società A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora; - nell’inibizione per 6 mesi al Sig. Fabio Attianese.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it