F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 18 Aprile 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’U.S.D. CITTÀ DI GIULIANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S.D. CITTÀ DI GIULIANA/A.S.D. ATLETICO CORLEONE DEL 27.10.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 178/CDT del 12.11.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 18 Aprile 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’U.S.D. CITTÀ DI GIULIANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S.D. CITTÀ DI GIULIANA/A.S.D. ATLETICO CORLEONE DEL 27.10.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 178/CDT del 12.11.2013) L’arbitro della gara U.S.D. Città di Giuliana/Atletico Corleone del 27.10.2013 (Campionato di I Categoria, Girone B Sicilia), segnalava diffusamente e puntualmente nel proprio referto alcuni fatti che avevano determinato la decisione, a partire dall’inizio de secondo tempo, sul risultato di 1- 2, di proseguire la gara “pro forma”. Il Giudice Sportivo, (cfr. Com. Uff. n. 160 del 31.10.2013) disponeva la ripetizione della gara, infliggendo altresì alla Società U.S.D. Città di Giuliana l’ammenda di € 200,00. Il Giudice riteneva di non condividere la decisione dell’arbitro, in quanto il medesimo non aveva adottato tutti i provvedimenti atti a riportare l’ordine in campo, non emergendo poi situazioni di reale pericolo per l’arbitro stesso e per i calciatori della Società Atletico Corleone, così disponendo la ripetizione della gara. Avverso detta decisione la Società Atletico Corleone proponeva in data 4.11.2 13, preannuncio di reclamo, cui facevano seguito i motivi in data 7.11.2013, chiedendo la riforma della decisione del Giudice sportivo in quanto lo stesso avrebbe errato nelle proprie valutazioni, dovendo nella fattispecie sanzionare la Società U.S.D. Città di Giuliana con la perdita della gara con il risultato 0-3. Si costituiva con le controdeduzioni di rito, con atto in data 08.11.2013 la Società U.S.D. Città di Giuliana, chiedendo di essere ascoltata personalmente per eventuali chiarimenti. La Commissione Disciplinare Territoriale (cfr Com. Uff. n. 178 del 12.11.2013 ) accoglieva l’impugnazione ed in riforma della decisione del Giudice Sportivo infliggeva alla U.S.D. Città di Giuliana la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Avverso detta decisione proponeva ricorso per revocazione con atto spedito in data 11.12.2013 la Società U.S.D. Città di Giuliana, la quale evidenziava che nonostante nelle proprie controdeduzioni in data 08.11.2013, avesse chiesto di essere convocata personalmente avanti alla Commissione Disciplinare, per fornire ogni chiarimento ciò non sarebbe avvenuto in spregio del combinato disposto degli artt. 34 e 36 C.G.S.; senza così ricevere comunicazione della data di convocazione per la riunione della Commissione in violazione del principio del contraddittorio e della difesa. Si costituiva la Società Atletico Corleone che con le controdeduzioni del 16.12.2013, chiedeva il rigetto dell’invocata revocazione. Eccepiva in primo luogo che il rimedio invocato dalla controparte era inammissibile in quanto, alla data del 12.11.2013 non poteva emergere nessun fatto – documento nuovo o non conosciuto in quanto dal comunicato n. 178 della Commissione Disciplinare Territoriale era già evincibile ogni motivo di doglianza, così non potendosi applicare il termine dell’Art. 39 C.G.S. bensì quello di cui all’Art. 37 comma A. Ancora la Commissione Disciplinare Territoriale ben poteva non aver convocato la parte in considerazione che la richiesta di essere ascoltato personalmente era effettuata solo ed esclusivamente per “eventuali chiarimenti” che nella specie potevano appunto non essere stati ritenuti necessari dalla Commissione alla luce delle prodotte controdeduzioni e degli ulteriori atti assolutamente chiari nella loro portata. Rilevava infine che mancava ogni riferimento all’art. 36 C.G.S. nelle controdeduzioni dell’8.11.2013 della Società U.S.D. Città di Giuliana e che la richiesta avanzata di essere convocata dalla medesima era generica ed ambigua; e quindi correttamente la Commissione poteva non averne tenuto conto. Rileva questa Corte come il ricorso sia fondato. Al riguardo, preliminarmente si osserva che l’eccezione della resistente in ordine alla inammissibilità del rimedio per tardività non sia fondata. L’istituto della revocazione infatti, non soggiace alla tempistica delle ordinarie impugnazioni, regolate del resto, le medesime, da altro diverso articolo, avendo la revocazione connotati e requisiti affatto peculiari. Nel merito, si osserva che il Giudice non è esentato dalla effettuazione della comunicazione alla parte che ne ha fatto richiesta, della data di trattazione della impugnazione. Al riguardo la richiesta di essere ascoltato personalmente era evidente, non potendo, il Giudice o la parte, sostituirsi alla volontà del richiedente, il quale deve comunque essere messo nelle condizioni di fornire ogni possibile difesa. Soccorre, a questo proposito, il precedente specifico della Sezione, richiamato su fattispecie assolutamente analoga dai ricorrenti per revocazione (cfr Com. Uff. n. 295/CGF del 10.6.2013) in cui sono stati dettati principi sulla configurabilità dell’errore revocatorio risultando anche nella presente fattispecie, prova della omessa comunicazione a fronte della specifica richiesta con ciò essendo il Giudice incorso in un errore revocatorio, nella specie omesso apprezzamento di una espressa istanza di parte. Ancora corre l’obbligo di sottolineare che la questione non ha costituito punto controverso della precedente decisione. Consequenzialmente gli atti debbono essere rimessi al Giudice competente, affinché nel rispetto del principio del contraddittorio riesamini la controversia sanando il vizio fatto valere con il ricorso per revocazione. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso, per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dall’U.S.D. Città di Giuliana di Giuliana (Palermo), annulla la decisione impugnata e rimette gli atti alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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