F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 18 Aprile 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO DELL’U.S.D. CAVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 13, N.O.I.F. ED ALL’ART. 8, COMMA 9, C.G.S. – NOTA N. 2546/861PF 12-13/AM/MA DEL 22.11.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 42/CDN del 16.12.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 18 Aprile 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO DELL’U.S.D. CAVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 13, N.O.I.F. ED ALL’ART. 8, COMMA 9, C.G.S. - NOTA N. 2546/861PF 12-13/AM/MA DEL 22.11.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 42/CDN del 16.12.2013) Con atto spedito in data 17.12.2013, la Società U.S.D. Cavese 1919 chiedeva copia degli atti ufficiali relativi alla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 42/CDN del 16.12.13) con la quale, sulla base del deferimento della Procura Federale, era stata irrogata la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) a carico del Presidente della predetta Società, sig. Di Marino Alessandro, e della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella stagione in corso a carico della medesima Società. A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte degli atti ufficiali, la società U.S.D. Cavese 1919 faceva pervenire, in data 30.12.2013, ricorso ex art. 37 C.G.S.. La predetta decisione ha riconosciuto la responsabilità del Presidente e legale rappresentante della società U.S.D. Cavese 1919, sig. Di Marino Alessandro, per non avere ottemperato, entro il termine previsto dalle norme federali, alle condanne pronunciate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. della F.I.G.C. in ordine al pagamento di emolumenti in favore di un tesserato della società, odierna ricorrente. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe debba essere rigettato per le seguenti ragioni. In via preliminare, si rileva come la Società U.S.D. Cavese 1919 sia stata chiamata a rispondere di comportamenti, contrari alle norme federali, posti in essere dalla precedente gestione societaria. Al proposito, si evidenzia come la responsabilità diretta delle società affiliate alla F.I.G.C., per le condotte ascritte ai soggetti che ricoprono, alla data dei fatti, la carica di legale rappresentante delle medesime, costituisce principio cardine dell’ordinamento federale, consacrato, come noto, nell’art. 4.1. C.G.S.. A ciò si aggiunga che sarebbe oltremodo agevole, per una società, sottrarsi all’applicazione delle sanzioni federali semplicemente modificando, successivamente alla commissione di comportamenti disciplinarmente rilevanti, il proprio assetto societario (cfr. sul punto, Corte di Giustizia Federale, Sez. III, decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 038/CGF del 30.08.2012). Passando all’esame del merito del presente procedimento, questa Corte evidenzia che l’art. 94-ter, comma 11, delle N.O.I.F. prevede testualmente che “Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi alla Commissione Vertenze Economiche entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d’impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all’art. 7, comma 6 bis (oggi il riferimento è all’art. 8, comma 9, C.G.S.: N.d.E.) del Codice di Giustizia Sportiva, eccezion fatta per le società di Calcio a 5 alle quali si applicano le disposizioni seguenti”. L’art. 8, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva dispone che “Il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, delle somme accertate dalla Commissione accordi economici della Lega nazionale dilettanti (LND) o dalla Commissione vertenze economiche comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica”. Orbene, le norme federali sopra richiamate impongono alle Società di procedere al pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione e sanzionano, con la penalizzazione di uno o più punti in classifica, il mancato pagamento delle somme nel termine di cui sopra. Per questi motivi, la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Cavese 1919 di Cava de’ Tirreni (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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