F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 18 Aprile 2014 e su www.figc.it 7. RICORSO DEL TERRACINA CALCIO 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. AGOVINO MASSIMO SEGUITO GARA ISOLA LIRI/TERRACINA DEL 21.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 70 del 30.12.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 18 Aprile 2014 e su www.figc.it
7. RICORSO DEL TERRACINA CALCIO 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. AGOVINO MASSIMO SEGUITO GARA ISOLA LIRI/TERRACINA DEL 21.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 70 del 30.12.2013)
La società Terracina Calcio 1925 S.S.D. a r.l. ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 70 del giorno 30.12.2013 con la quale è stata inflitta nei confronti del Sig. Agovino Massimo, allenatore della squadra, la sanzione della squalifica per sei gare effettive a seguito della gara Isola Liri / Terracina del 21.12.2013, valevole per il campionato nazionale serie D, girone G, con la
seguente motivazione: “allontanato per avere, in segno di protesta nei confronti del Direttore di gara, tirato una borraccia contro la propria panchina, alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava all’Ufficiale di gara ponendo il suo viso a pochi centimetri da quello del Direttore di gara e gli rivolgeva espressione irriguardosa, venendo poi allontanato grazie all’intervento di un dirigente locale”. A sostegno della propria impugnazione la società Terracina deduce la eccessiva gravosità della squalifica in rapporto alla effettiva gravità dell’azione del proprio allenatore chiedendo, in riforma della decisione impugnata, la riduzione della sanzione irrogata. Il reclamo può essere accolto. La Corte, infatti, esaminati gli atti, ritiene che la sanzione comminata dal Giudice sportivo nei confronti del Sig. Agovino sia eccessivamente gravosa tenuto conto della natura e della effettiva gravità dei fatti commessi dall’allenatore della squadra Terracina Calcio. A giudizio della Corte, quindi, la sanzione, nel rispetto del principio della proporzionalità ed
afflittività, può essere equamente ridotta alla misura di tre giornate di squalifica. Per questi motivi, la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Terracina Calcio 1925 di Terracina (Latina) e riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Agovino Massimo a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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