F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 18 Aprile 2014 e su www.figc.it 8. RICORSO DEL TERRACINA CALCIO 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ISOLA LIRI/TERRACINA DEL 21.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 70 del 30.12.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 18 Aprile 2014 e su www.figc.it 8. RICORSO DEL TERRACINA CALCIO 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ISOLA LIRI/TERRACINA DEL 21.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 70 del 30.12.2013) La società Terracina Calcio 1925 S.S.D. a r.l. ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 70 del giorno 30.12.2013 con la quale è stata inflitta nei confronti della società la sanzione dell’ammenda di e 1000,00 a seguito della gara Isola Liri/Terracina del 21.12.2013, valevole per il campionato nazionale serie D, girone G, con la seguente motivazione: “per avere propri sostenitori in campo avverso durante lo svolgimento della gara ed al termine della stessa fatto esplodere 3 petardi di cui 2 nel settore loro riservato ed uno nel recinto di gioco. Sanzione così determinata in considerazione della oggettiva idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danno all’incolumità fisica dei presenti (R.A. – R.AA)”. A sostegno della propria impugnazione la società Terracina deduce la mancanza di pericolosità dei petardi fatti esplodere dalla propria tifoseria in occasione della gara in questione e la mancanza di danni a cose o a persone. Chiede quindi in via principale l’annullamento della sanzione e, in via subordinata, la riduzione della stessa secondo giustizia. Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto. La Corte, esaminati gli atti, ritiene che le ragioni addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in discussione il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo che si fonda su circostanze puntualmente individuate negli atti ufficiali di gara (rapporto arbitrale e del commissario di campo) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell’art. 35 comma 1.1.C.G.S.. Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico e per l’utilizzazione dei medesimi da parte dei propri sostenitori. Per tale violazione è prevista, nei casi meno gravi, la sanzione dell’ammenda a carico della società, sanzione che nella fattispecie la Corte ritiene sia stata correttamente determinata nel rispetto del principio della proporzionalità ed afflittività. Per questi motivi, la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Terracina Calcio 1925 di Terracina (Latina). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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