F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 28 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 269/CGF del 18 Aprile 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – CHIUSURA PER 1 GARA EFFETTIVA DI CAMPIONATO, CON DECORRENZA IMMEDIATA, DEL SETTORE CURVA SUD; – CHIUSURA PER 1 GARA EFFETTIVA DI CAMPIONATO, CON DECORRENZA DALLA DATA DI ESECUZIONE DELLA PRECEDENTE SANZIONE DEL SETTORE TRIBUNA CENTRALE; – AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA, MONZA/SALERNITANA DEL 19.3.2014, PER REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELLA SANZIONE DI CUI AL C.U. N. 179/CGF DEL 20.1.2014, AI SENSI DELL’ART. 16, COMMA 2 BIS, C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 47/CIt del 25.3.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 28 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 269/CGF del 18 Aprile 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - CHIUSURA PER 1 GARA EFFETTIVA DI CAMPIONATO, CON DECORRENZA IMMEDIATA, DEL SETTORE CURVA SUD; - CHIUSURA PER 1 GARA EFFETTIVA DI CAMPIONATO, CON DECORRENZA DALLA DATA DI ESECUZIONE DELLA PRECEDENTE SANZIONE DEL SETTORE TRIBUNA CENTRALE; - AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA, MONZA/SALERNITANA DEL 19.3.2014, PER REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELLA SANZIONE DI CUI AL C.U. N. 179/CGF DEL 20.1.2014, AI SENSI DELL’ART. 16, COMMA 2 BIS, C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 47/CIt del 25.3.2014) La A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A di Monza, ha proposto ritualmente reclamo avverso la complessiva sanzione irrogata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico e resa pubblica a mezzo del Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe lamentandone l’erroneità per non aver correttamente valutato la dimensione e la reale percezione dei cori discriminatori effettuati, dai propri sostenitori, nel corso della gara esaminata. In particolare, la difesa della reclamante si duole del fatto che, per quanto riguarda il requisito della “dimensione”, previsto dall’art. 11. comma 3 del vigente C.G.S., esso non potrebbe assumersi come oggettivamente sussistente per l’esiguità del numero delle persone che hanno intonato i cori razziali; ad avviso della stessa difesa, neanche il requisito della “percezione” sarebbe ravvisabile poiché i rappresentanti federali erano collocati, all’interno del campo, nella zona immediatamente prospiciente la “Tribuna” e i tifosi autori delle censurabili manifestazioni erano posizionati immediatamente alle loro spalle. I cori, quindi, non sarebbero stati percepiti non solo dall’intero stadio ma neanche dai tifosi ubicati nella parte alta dello stesso settore. La sanzione irrogata, poi, assumerebbe ancor più rilevanza per essere collegata alla revoca della sospensione della precedente sanzione , comminata per comportamenti della “Curva Sud”, e non della stessa Tribuna, nonché per la contestuale ammenda. L’effetto del provvedimento ne risulterebbe, così, ingiustamente amplificato, con consequenziale perdita di valore della previsione normativa che richiede, invece, la contestuale concretizzazione dei requisiti sopra citati. Evidenzia poi, a suo avviso, l’errore in cui sarebbe incorso il Giudice Sportivo nel disporre che la sanzione venga scontata in competizione diversa da quella nella quale si è verificato l’episodio incriminato, ai sensi dell’art. 19, comma 11.1 C.G.S, applicabile in via analogica. Conclude chiedendo l’annullamento della sanzione stessa o, in subordine, l’irrogazione della sola ammenda. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la seduta odierna, alla quale ha partecipato il dott. Guido Del Re in rappresentanza della società, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso e delle richieste conclusive ivi formulate. La Corte esaminato il ricorso proposto dalla società A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. di Monza (MB) ritiene che lo stesso sia infondato e, come tale, non possa essere accolto. Risulta dagli atti (rapporto del Commissario di campo della L.I.C.P. e relazione del Collaboratore della Procura Federale) che, ad opera di tifosi brianzoli della Curva Sud, erano stati esplosi, nell’arco della gara, otto petardi di significativa potenza ed accesi n. 11 apparati pirici. Inoltre, un gruppo di circa cinquanta sostenitori (su un totale di circa 1800 presenti), presenti nel settore “Tribuna Centrale”, al 14° e al 16° minuto del primo tempo, avevano sottolineato con ripetuti “Buuuh” episodi di gioco che avevano visto il coinvolgimento di un giocatore di colore della squadra avversaria. Tali cori erano cessati a seguito di annuncio dello speaker con il quale si era rappresentata la possibilità della sospensione della gara in caso di persistenza di detti cori di discriminazione. Tutti gli episodi menzionati hanno costituito oggetto di valutazione da parte del Giudice di prime cure che, nel complesso, ha disposto, oltre alla sanzione dell’ammenda di €.1.000,00, la revoca della sospensione del provvedimento di chiusura per una gara effettiva di campionato del settore “Curva Sud”, disposto dalle Sezioni Unite di questa Corte (Com. Uff. n. 179/CGF (2013/2014 del 20.1.2014) e l’irrogazione di pari sanzione, da scontarsi dopo l’immediata esecuzione di quella, riguardante però il settore “Tribuna Centrale”. La Corte, valutate le ragioni esposte dalla reclamante, che non ha contestato l’accadimento in punto di fatto, reputa che il ricorso non possa essere accolto e che la decisione del Giudice Sportivo vada confermata, ancorché essa debba essere resa più aderente al dettato normativo in merito alla modalità di esecuzione. Come è noto - e ricordato anche dalla reclamante - l’art. 11, comma 3, nel testo vigente all’epoca dei fatti (e quindi quello di cui al Com. Uff. n. 84/A del Consiglio Federale della F.I.G.C.) prevede la responsabilità delle società “…per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione….”. La regola che precede trova la sua ratio nell’esigenza di porre un argine a quelle espressioni che, come ricordato nel Comunicato Ufficiale n. 179/CGF (2013/2014), rappresentano un palese e inaccettabile insulto alla dignità e libertà umana, nei singoli e nei gruppi, per motivi di razza, colore della pelle, religione e provenienza territoriale. Ratio che trova ulteriore esplicitazione e limite nell’esigenza che l’espressione discriminatoria, per essere sanzionata ex art. 11, comma 3 C.G.S., debba avere un carattere di diffusione e partecipazione, nel contesto di una gara sportiva, tale da alterare (v. Com. Uff. cit.) il sereno svolgimento della gara e costringere la tifoseria “sana” a sopportare, da parte di propri sodali sportivi, una così indegna manifestazione di disprezzo verso un avversario. La reclamante si difende asserendo che la dimensione dei cori era assolutamente limitata ad uno sparuto gruppo di tifosi, ma l’argomento è insufficiente. La dimensione di un coro discriminatorio può avere, tra i suoi parametri valutativi, anche quello del numero dei partecipanti ma non è il solo elemento di misura. Dimensione può essere, anche, la ripetitività dei cori medesimi nel corso della gara, l’eclatanza degli stessi e il grado di diffusione all’interno e/o all’esterno dell’impianto, tale da coinvolgere emotivamente atleti e spettatori. La dimensione della manifestazione razziale è data anche dall’intrinseco contenuto del disprezzo manifestato, che può andare dal semplice “ululato” ad espressione di più intensa e articolata offesa verbale. Non è sufficiente, quindi, ad avviso di questa Corte, indicare nell’esiguo numero dei soggetti autori dell’inqualificabile manifestazione il motivo valido per invocare una soglia di “non punibilità”, ma anche lo sparuto gruppo dei c.d. tifosi va valutato nel contesto pieno e globale dell’evento, così da valutare se quell’esiguo numero ha potuto, per capacità e potenzialità, influire sul sereno e corretto svolgimento di una gara. Ma non è sufficiente, ad avviso sempre di questa Corte, neanche asserire che non vi sarebbe stata congrua percepibilità dei cori razziali, uditi dai rappresentanti federali solo in ragione della loro posizione. Le espressioni di disprezzo razziale rivolte al calciatore avversario sono state intenzionalmente effettuate avvicinandosi al terreno di gara, proprio perché il primo e principale destinatario di quegli odiosi insulti era lui. Lui doveva percepire la manifestazione discriminatoria, lui doveva udire l’insulto formulato per il colore della sua pelle, lui doveva così sentirsi escluso dal contesto umano e civile che, evidentemente, gli autori credevano di ben rappresentare. Quanto alla mancata percezione degli insulti da parte degli altri calciatori o tifosi presenti è considerazione che non trova riscontro alcuno in atti, così che apparendo una mera congettura non può trovare alcun valore nell’odierna cognizione. Sul punto, pertanto, questa Corte è convinta che le manifestazioni di disprezzo razziale, ravvicinate nel tempo e non più ripetute solo a seguito di specifico avvertimento di adozione di immediate sanzioni sportive, siano ampiamente meritevoli di idoneo provvedimento disciplinare. Al riguardo va valutata, peraltro, la congruità della decisione assunta, in merito, dal Giudice Sportivo. La norma, direttamente applicabile, ossia l’art. 11, comma 3 C.G.S., distingue, ai fini della gradualità delle sanzioni, tra una prima violazione – poi più severamente punita in caso di episodi di particolare gravità e rilevanza - ed una seconda violazione. Le sanzioni sono, ovviamente, diverse e, solo nella prima ipotesi, l’art. 16, comma 2 bis, concede la possibilità di una sospensione “condizionale” di un anno, la cui revoca per ripetuta violazione della stessa comporta l’irrogazione della sanzione, inflitta e sospesa, in aggiunta a quella comminata per i nuovi fatti. Orbene, per la prima violazione il C.G.S. prevede la misura punitiva di cui all’art. 18, comma 1 lett. e) ma, in caso di violazione successiva alla prima, l’art. 11, comma 3 citato stabilisce espressamente che “…oltre all’ammenda di almeno € 50.000,00 per le società professionistiche…si applicano congiuntamente o disgiuntamente tra loro, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, le sanzioni di cui all’art. 18, comma 1 lettere d), e),f), g), i), m) e della perdita della gara”. Nel caso della prima violazione la sanzione risulta correttamente applicata. Nel caso che ci occupa l’applicazione della norma prevede che, oltre all’ammenda di almeno € 50.000,00, può essere irrogata congiuntamente o disgiuntamente una di quelle di cui alle lettere citate dell’art. 18 C.G.S. e della perdita della gara. Il tutto, ovviamente, valutato attraverso il ponderato scrutinio di quanto avvenuto in concreto. Nella fattispecie in esame viene in rilievo che la manifestazione discriminatoria, incontestabile, si è ripetuta due volte nel giro di pochi minuti ed è cessata solo a seguito del rituale avviso dello speaker. Quanto al contenuto, essa si è articolata in cori o, come riferito, “ululati” senza ulteriori espressioni. La sanzione comminata appare perciò in linea con quanto previsto dall’art. 11, comma 3 C.G.S. anche se deve dirsi che il Giudice Sportivo, facendo discrezionale uso del potere di graduare la sanzione ha ritenuto di limitarla solo a quella di disputa di una gara con un settore privo di spettatori. Ad avviso di questa Corte, però, quel Giudice ha male applicato la norma disponendo che la squalifica del settore “Tribuna Centrale” venisse scontata in una gara successiva alla prima gara utile. Ma l’art. 11, comma 3 C.G.S. non lo consente, ad avviso di questa Corte, perché rientra nella discrezionalità del giudicante disporre che le sanzioni vengano applicate congiuntamente o disgiuntamente, ma non che esse siano scontate in tempi diversi; né è lasciata al giudicante la facoltà di disporre l’esecuzione della stessa in modo che essa abbia un’afflittività diversa (aggravata o meno) da quella prevista. In questo senso deve dirsi che, ferma restando la sanzione da applicarsi per effetto della revoca della sospensione di cui al Com. Uff. n. 179/CGF (2013/2014), la sanzione comminata dal Giudice Sportivo a seguito della gara Monza/Salernitana, di cui al Com. Uff. n. 47/Clt (2013/2014), confermata nella sua entità, deve scontarsi, unitamente a quella precedentemente comminata, nella prima gara utile di campionato che sarà disputata, pertanto, con i settori “Curva Sud” e “Tribuna Centrale”, dello stadio Brianteo di Monza, privi di spettatori. Da ultimo deve essere respinta anche la richiesta di applicazione analogica della disposizione di cui all’art. 19, comma 11.1 C.G.S. in quanto deve ricordarsi come le Sezioni Unite di questa Corte (Com. Uff. n. 107/CFG - 2009/2010) interpretando in modo organico e armonico gli artt. 22 e 19 C.G.S. hanno evidenziato due principi: a) quello dell'effettività della sanzione irrogata che deve, comunque, essere scontata e non affidata al potere discrezionale della società di appartenenza; b) quello della separazione delle competizioni in virtù del quale si tende, ove possibile, a fare in modo che la squalifica venga scontata nella competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionatorio. Consegue poi il postulato che l’applicazione di detto canone deve avvenire in maniera tale che il secondo precetto, quello relativo alla separazione, in alcune ipotesi, debba essere considerato cedevole di fronte al principio principe della effettività della sanzione; e ciò accade quando non è possibile rispettare il discrimine previsto dall'art. 19 comma 11.1 C.G.S., poiché operando in tal modo si perderebbe il requisito della certezza della sanzione. Ora nel caso di specie, trattandosi di sanzione irrogata a seguito di gara di Coppa Italia e anche volendo lasciare in disparte il fatto che non si tratta di punizione irrogata a calciatori e dirigenti per loro comportamenti ma di una squalifica avente ambito soggettivo e oggettivo diverso (comportamento di tifosi e disputa di una gara senza la presenza, totale o parziale, di sostenitori), va sicuramente privilegiato – per rispetto della ratio della norma che vuole contrastare odiosi manifestazioni discriminatorie – il principio della effettiva afflittività della sanzione. Alla luce di quanto sopra emerge chiaramente come l'unica possibilità per garantire che possa realizzarsi la circostanza che la sanzione venga effettivamente e concretamente scontata sia quella dell'ipotesi in cui la sanzione stessa venga scontata nella prima gara ufficiale della squadra, successiva a quella in cui la sanzione è stata comminata. In conclusione, il ricorso proposto dall’A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. di Monza dev’essere respinto e confermata, con la correzione sopra apposta, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. di Monza Brianza. Precisa che entrambe le sanzioni dovranno essere eseguite nel corso della prossima gara di campionato. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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