COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 17/4/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PRO CELANO, AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.14 DEL CALCIATORE GUERRA PIERMARCO DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PRO CELANO / SCAFA, DISPUTATA IL 16.03.14 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. N°48 del 20.03.2014 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 17/4/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PRO CELANO, AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.14 DEL CALCIATORE GUERRA PIERMARCO DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PRO CELANO / SCAFA, DISPUTATA IL 16.03.14 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. N°48 del 20.03.2014 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Pro Celano ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. in quanto il Guerra, “dopo aver protestato vivacemente per una rete subita dalla sua squadra, raccoglieva della terra e la tirava contro l’arbitro colpendolo alla nuca; alla notifica dell’espulsione rivolgeva ingiurie allo stesso direttore di gara, reiterandole dopo essere uscito dagli spogliatoi”. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, tenuto conto che il calciatore Guerra aveva lanciato del terriccio per terra che, “per effetto di contraccolpo”, in parte colpiva sia il direttore di gara, sia alcuni calciatori. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta al calciatore Piermarco Guerra può essere lievemente ridotta sul presupposto che il comportamento tenuto dallo stesso non debba essere considerato come gesto di deliberata violenza, ma di protesta nei confronti del direttore di gara per la convalida di una rete subita dalla propria squadra. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Piermarco Guerra fino al 30.9.2014, disponendo accreditarsi la relativa tassa, ove addebitata.
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