COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 17/4/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. COLLARMELE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE CIPRIANI MATTEO FINO AL 24.5.2014, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA COLLARMELE / PERO DEI SANTI, DISPUTATA IL 23.03.2014 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “B”, (C.U. N°33 DEL 27.03.14 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 17/4/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. COLLARMELE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE CIPRIANI MATTEO FINO AL 24.5.2014, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA COLLARMELE / PERO DEI SANTI, DISPUTATA IL 23.03.2014 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “B”, (C.U. N°33 DEL 27.03.14 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Collarmele, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. perché il Cipriani, per protesta, colpiva il pantaloncino del direttore di gara con uno sputo. L’appellante ha dedotto l’eccessività della sanzione in quanto il gesto compiuto dallo stesso era totalmente involontario, poiché “viziato dalle condizioni meteorologiche di pioggia e vento”. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento, in quanto la singolare versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali. Dalla lettura del referto arbitrale, infatti, si evince chiaramente la volontarietà del gesto, tanto è vero il direttore di gara ne traeva gli auspici per adottare il provvedimento di espulsione diretta nei confronti del calciatore. La sanzione inflitta, peraltro, non appare congrua ed adeguata al comportamento tenuto dal Cipriani, tenuto conto che questo organo giudicante ha più volte sottolineato la riprovevolezza dello sputo, quale gesto particolarmente volgare ed offensivo. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, infliggendo al calciatore Cipriani Matteo la squalifica fino al 31.8.2014, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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