COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 17.04. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 93. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATRI CALCIO – GARA ATRI CALCIO I NUSCO LIONI DEL 5.04.2014 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 91 del 17.04. 2014
Delibere della Commissione Disciplinare
93. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATRI CALCIO – GARA ATRI CALCIO I NUSCO LIONI DEL 5.04.2014 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo della società Atri Calcio, formalizzato nel rispetto dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali della Lega Nazionale Dilettanti, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 98/A del 13.12.2013 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 51 del 19.12.2013 del C.R. Campania, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 87 dell’8.04.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto alla società Atri Calcio le
seguenti sanzioni: punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3, penalizzazione di un punto in classifica ed ammenda di euro 500,00, relativa alla prima rinuncia, per non aver ottemperato al pagamento delle somme, coattivamente disposte dal Comitato Regionale Campania, nel rispetto della vigente normativa di riferimento. La società Atri Calcio ha proposto reclamo avverso le citate decisioni, sostenendo che la richiesta di esazione coattiva è stata recapitata ad un indirizzo diverso da quello indicato dalla società e che, nel frattempo, aveva eseguito il versamento delle somme dovute. Orbene, questa C.D.T., esperiti gli opportuni accertamenti, ha acclarato quanto segue: la comunicazione alla società Atri Calcio, a mezzo raccomandata A.R., relativa al versamento delle somme dovute, è stata inviata dal Comitato all’indirizzo del recapito postale indicato dalla società medesima; il predetto indirizzo non è stato mai modificato, nella “pagina web” della società in argomento; alla data della presente riunione, comunque, è risultato che non è stato eseguito, dalla società, il versamento dell’importo debitorio a suo carico, contrariamente a quanto da essa dichiarato nel reclamo in esame. Deve precisarsi, sul
punto, che l’obiezione (peraltro risultata infondata), relativa al presunto errore di indirizzo, perde ogni significato e valenza, al cospetto del mancato versamento, nei termini temporali di cui alle esazioni coattive (sette giorni), successivo all’acquisita, inequivoca conoscenza dell’obbligo del versamento coattivo. P.Q.M. DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Atri Calcio, confermando la decisione assunta dal Giudice di “prime cure”; dispone, altresì, addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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