COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 17.04. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 94. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ORTESE CALCIO – GARA ORTESE CALCIO I AURUNCI DEL 22.03.2014 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 17.04. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 94. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ORTESE CALCIO – GARA ORTESE CALCIO I AURUNCI DEL 22.03.2014 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo della società Ortese Calcio, ritualmente formalizzato, nel rispetto dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali della Lega Nazionale Dilettanti, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 98/A del 13.12.2013, della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 51 del 19.12.2013 del C.R. Campania, preliminarmente rileva l’inammissibilità, per tardività, delle controdeduzioni formalizzate della società Aurunci. Sentiti il direttore di gara ed i Commissari di Campo, presenti alla gara oggetto del presente reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 85 del 3 aprile 2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto alla società Ortese Calcio le seguenti sanzioni: punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 ed ammenda di euro 240,00, in ragione della circostanza che il direttore di gara aveva deciso la prosecuzione della gara pro-forma, a seguito del grave clima di tensione venutosi a creare sul terreno di giuoco. Invero, buona parte dei calciatori della società Ortese Calcio, come descritto nell’appellata delibera (che qui deve intendersi come integralmente riportata), si rendevano responsabili di gravi minacce rivolte al direttore di gara, mentre il pubblico locale assumeva, nel contesto, un atteggiamento minaccioso nei confronti della terna arbitrale, fino al punto da lanciare in campo anche un tubolare metallico. La società Ortese Calcio, rappresentata in questa sede dal proprio assistente giuridico e dal proprio rappresentante legale, nel reclamo ha specificato diversi punti di doglianza, che evidenzierebbero il fatto che il direttore di gara abbia adottato la decisione di proseguire la gara pro-forma, sulla base di insussistenti presupposti, oggettivi e soggettivi. A parere della reclamante, in occasione della gara in argomento i reali accadimenti non avrebbero giustificato la decisione adottata dal direttore di gara, anche perché egli non avrebbe messo in atto tutti gli strumenti giuridico-sportivi e regolamentari idonei a motivare l’extrema ratio della prosecuzione della gara pro-forma. La società Ortese Calcio ha, inoltre, depositato in udienza un’attestazione dei Carabinieri, in servizio d’ordine pubblico in occasione della gara in esame, dalla quale si evince che il servizio medesimo è stato “assicurato da tre militari…” e che “non vi sono comunicazioni o atti, alla data odierna, inerenti episodi turbativi dell’ordine e della sicurezza pubblica, accaduti nel corso della manifestazione sportiva”. Deve, tuttavia, precisarsi che l’aspetto decisivo della vexata quaestio si configura nella circostanza che il direttore di gara, con meticolosa precisione, ha specificato gli addebiti disciplinari a carico di altri quattro calciatori della società Ortese Calcio (a seguito dell’espulsione del calciatore Di Maio Mario, n. 6 della medesima società, che peraltro era stata preceduta da quella relativa al calciatore Cantile Nicola, n. 7), che avrebbero dovuto indurlo ad altrettante espulsioni dal terreno di gioco, con conseguenziale, necessitata interruzione anticipata della gara medesima, per sopraggiunta inferiorità numerica (cinque calciatori, al di sotto del numero minimo di sette, compatibile con la regolare prosecuzione della gara). Per l’esattezza, l’arbitro ha refertato che, della società Ortese Calcio, nel mentre il Di Maio Mario proseguiva nel suo atteggiamento minaccioso, i calciatori n. 9, Di Palma Simone, e n. 4, Pellino Nicola, “sbraitando, urlavano dicendo: Mo’ da qua non esci. Ti aspettano fuori i tifosi e loro non scherzano. Fai il bello adesso, ché dopo ci mettiamo noi a ridere!”; inoltre, che il n. 8, Celio Nicola, “con aria minacciosa” rivolgeva una pesante offesa al direttore di gara, accompagnata da una esplicita minaccia; infine, “anche il capitano della società Ortese, il n. 10, Riccardo Giovanni” si rivolgeva ai propri tifosi, ingiuriando il direttore di gara. L’arbitro ha ulteriormente sottolineato, anche in sede di audizione presso questa C.D.T., di non aver adottato i provvedimenti di espulsione degli innanzi nominati calciatori della società Ortese Calcio, “al fine di tutelare l’incolumità mia e degli assistenti”, con la decisione di “continuare la gara pro forma”, senza alcuna indicazione che possa determinare anche un qualsiasi ridimensionamento delle responsabilità della società Ortese Calcio, in ordine alla decisione arbitrale di prosecuzione pro forma della gara. Nel rapporto ufficiale del direttore di gara, peraltro, si legge che le minacce al suo indirizzo, da parte dei calciatori della società Ortese Calcio, sono proseguite anche alla ripresa della gara, ovvero dopo circa cinque minuti di interruzione. Deve, ancora, evidenziarsi che l’arbitro ha refertato che avrebbe dovuto procedere ad un’ulteriore espulsione, relativa ad altro calciatore della società Ortese Calcio, “avendo” (il calciatore) “sferrato un calcio ai polpacci dell’avversario, disinteressandosi completamente del pallone”, nonché di aver concesso due calci di punizione, a favore dell’Ortese Calcio, a seguito di simulazioni dei calciatori della medesima società, sottolineando che, sugli sviluppi del primo dei due calci di punizione, indebitamente assegnati, l’Ortese Calcio ha realizzato la sua prima rete, pervenendo poi al pareggio direttamente sulla seconda punizione in argomento. Infine, il direttore di gara ha specificato di aver proceduto a due ammonizioni, a carico di altrettanti calciatori della società Aurunci, senza “che gli stessi abbiano assunto comportamenti meritevoli di tale sanzione ed al solo fine di proseguire la gara senza ulteriori incidenti”. Il quadro che si ricava dall’esposizione arbitrale, integrata dal rapporto di uno dei due assistenti ufficiali di gara, si appalesa, sul piano obiettivo, coerente con la decisione arbitrale di prosecuzione della gara solo pro-forma. Le argomentazioni a supporto del reclamo della società Ortese Calcio, pur articolate e motivate, hanno del tutto eluso l’aspetto (che, viceversa, è essenziale ai fini del decidere, ad avviso di questa Commissione) delle altre quattro espulsioni (innanzi specificate, in dettaglio, con le corrispondenti motivazioni), in aggiunta alle due da lui già decretate, alle quali l’arbitro ha affermato di non aver proceduto, al fine della tutela dell’incolumità propria e dei suoi assistenti ufficiali. L’appena sottolineata circostanza delle quattro espulsioni non notificate dall’arbitro, che avrebbero necessitato la sospensione anticipata e definitiva della gara, per sopraggiunta inferiorità numerica della società Ortese Calcio, esclude le valutazioni di diverso ordine, o genere, pur argomentate e motivate dalla società reclamante, che, sulla base di quanto fin qui precisato, appaiono di valenza non sostanziale. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Ortese Calcio, confermando la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, con il punteggio di 0-3, a carico della società Ortese Calcio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Ortese Calcio.
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