COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 16.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 95 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.SAMMARTINESE avverso dichiarazione di non pervenuto reclamo delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 3 8 del 26.3.2014 gara SAMMARTINESE – INTER CLUB PARMA del 13.3.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 16.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 95 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.SAMMARTINESE avverso dichiarazione di non pervenuto reclamo delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 3 8 del 26.3.2014 gara SAMMARTINESE - INTER CLUB PARMA del 13.3.2014 L'U.S. SAMMARTINESE ricorre avverso la decisione del Giudice di primo grado che ha dichiarato che la predetta società, dopo avere inoltrato in data 14.3.2014 preannuncio di reclamo in ordine alla gara di cui all'oggetto, non aveva dato seguito al reclamo, considerando pertanto l'U.S.SAMMARTINESE rinunciataria. La ricorrente, invece, dichiara "che il reclamo in oggetto è stato da noi inviato, sia al Giudice Sportivo che alla controparte, entro il termine previsto dal Codice di Giustizia Sportiva (7 giorni dalla data di disputa della gara)" ed allega documenti comprovanti quanto asserito. Chiede che il reclamo venga esaminato nel merito. Controdeduce l'INTER CLUB PARMA eccependo, prioritariamente che il reclamo dell'U.S.SAMMARTINESE è stato inviato, via e-mail, all'indirizzo "giovanile@figc-dilettanti-er.it" e non all'unico legittimo destinatario ovvero il Giudice Sportivo presso il C.R.E.R. Ritiene, pertanto, che il Giudice Sportivo non abbia preso in considerazione il ricorso per la ragione sovra esposta (di fatto ritenendolo come non presentato) e che abbia, quindi, del tutto legittimamente reso il proprio provvedimento, oggetto dell'odierna impugnazione. Di poi, si dilunga nel merito del reclamo. La Commissione, - premesso che il presente procedimento ha per oggetto, unicamente, l'invio del reclamo al competente Giudice Sportivo e non entra nel merito della questione posta dall'U.S.SAMMARTINESE nel reclamo originario; - visti gli atti ufficiali; - accertato che, in data 20.3.2014, e, quindi, nei termini previsti dall'art. 46, comma 3, del C.G.S., l'U.S.SAMMARTINESE provvedeva ad inviare il reclamo (con allegati), via e-mail, erroneamente indirizzando a " giovanile@figc- dilettanti-er.it" (medesimo indirizzo cui era stato inviato il preannuncio di reclamo citato dal Giudice Sportivo nel C.U. n. 37 del 19.3.2014) , documentazione regolarmente pervenuta; - avuto presente che, secondo un principio costantemente ripetuto dagli Organi Disciplinari Nazionali (v.es. C.A.F. 25.7.1991 - app. Pol.Alta Valle Isarco Vipiteno) "il reclamo rivolto ad organo incompetente, purchè proposto nei termini, deve da questi essere rimesso all'organo competente per la decisione"; - preso atto che, per un disguido interno al C.R.E.R., il Giudice Sportivo è entrato in possesso del reclamo dell' U.S.SAMMARTINESE solo dopo la pubblicazione della sua decisione sul C.U. n. 38 del 26.3.2014; d e l i b e r a - di annullare la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 38 del 26.3.2014 e di ritornare gli atti al citato primo giudice per la decisione nel merito. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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