COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 218/CDT del 11/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN LORENZO NUOVO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MECHELLA LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 201 DEL 27.3.2014 (Gara: SAN LORENZO NUOVO – FELGAS FABRICA del 23.3.2014 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 218/CDT del 11/04/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN LORENZO NUOVO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MECHELLA LUCA ADOTTATO
DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 201 DEL
27.3.2014
(Gara: SAN LORENZO NUOVO – FELGAS FABRICA del 23.3.2014 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica al calciatore MECHELLA LUCA a 4 gare effettive.
La tassa reclamo va restituita.
In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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