COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 218/CDT del 11/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PALIDORO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 A CARICO DEL CALCIATORE MATTEI MICHELE E FINO AL 31.7.2014 A CARICO DEL CALCIATORE PRIOLISI LUCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 195 DEL 20.3.2014 (Gara: CASAL LUMBROSO – PALIDORO del 16.3.2014 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 218/CDT del 11/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PALIDORO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 A CARICO DEL CALCIATORE MATTEI MICHELE E FINO AL 31.7.2014 A CARICO DEL CALCIATORE PRIOLISI LUCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 195 DEL 20.3.2014 (Gara: CASAL LUMBROSO - PALIDORO del 16.3.2014 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo confermando le decisioni del Giudice Sportivo. La tassa reclamo va incamerata. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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