COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 218/CDT del 11/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GAETA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 350 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 194 DEL 19.3.2014 (Gara: GAETA – CIAMPINO del 16.3.2014 – Campionato di Eccellenza)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 218/CDT del 11/04/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ GAETA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 350
A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO
REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 194 DEL 19.3.2014
(Gara: GAETA – CIAMPINO del 16.3.2014 - Campionato di Eccellenza)
La Società GAETA ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di € 350,00,
comminatagli dal Giudice Sportivo di I Grado con il Comunicato Ufficiale indicato in oggetto,
eccependo che, al termine del primo tempo, contrariamente a quanto riferisce l’arbitro nel proprio
rapporto, non vi è stata alcuna presenza, negli spogliatoi, di persone non autorizzate.
Tra l’altro pone in evidenza la ricorrente, che al termine della prima frazione di gioco, la POL.
GAETA era in vantaggio di una rete, realizzata su calcio di rigore concesso dall’arbitro e che
quindi non vi erano le motivazioni per tale compotamento.
Questa Commissione, dopo aver esaminati gli atti di gara, in cui l’arbitro scrive di offese e
minacce ricevute dalla terna arbitrale, durante la gara, da parte dei tifosi locali, e della indebita
presenza di persone non autorizzate nel recinto degli spogliatoi, al termine del primo tempo, ritiene
che pur essendosi verificati gli episodi di cui sopra, la sanzione dell’ammenda, tenuto conto anche
di quanto espresso dalla POL. GAETA, possa essere lievemente ridimensionata.
Detto ciò, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere il reclamo riducendo ad € 200 l’ammenda a carico della Società GAETA, così come
anticipato sul C.U. n. 202 del 28.3.2014.
La tassa reclamo va restituita.
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