COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 218/CDT del 11/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA CASTELLI ROMANI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ALBERTINI RICCARDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 195 DEL 20.3.2014 (Gara: PIBE DE ORO – NUOVA CASTELLI ROMANI del 16.3.2014 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 218/CDT del 11/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA CASTELLI ROMANI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ALBERTINI RICCARDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 195 DEL 20.3.2014 (Gara: PIBE DE ORO – NUOVA CASTELLI ROMANI del 16.3.2014 - Campionato II Categoria) In merito al ricorso presentato dalla Società NUOVA CASTELLI ROMAN, la reclamante pone in evidenza che il contatto, giustamente sanzionato dal Direttore di gara a carico del calciatore RICCARDO ALBERTINI, non è stato un vero colpo nei confronti dell’avversario. Sostiene la ricorrente che il calciatore espulso si è subito scusato per il gesto commesso nei confronti del’avversario, recandosi subito dopo negli spogliatoi. Chiede per tali motivi la Società NUOVA CASTELLI ROMANI una riduzione della pena inflitta al proprio atleta. Questa Commissione, dall’esame degli atti di gara, ha rilevato che il calciatore ALBERTINI si rendeva colpevole di una condotta violenta nei confronti di un avversario, al quale rifilava una violenta testata alla tempia, facendolo cadere. Per la Commissione, quindi, il gesto dell’ALBERTINI, certamente censurabile, è stato sotto l’aspetto etico-sportivo, di una particolare gravità. Tenuto conto che per casi analoghi a quello prospettato, la sanzione minima edittale prevista è di 5 turni di squalifica, pertanto questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore ALBERTINI RICCARDO a 5 gare, così come anticipato sul C.U. n. 208 del 4.4.2014. La tassa reclamo va restituita.
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