COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 218/CDT del 11/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE ARENA ROBERTO (TESS. MONTEGIORDANO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 55 DEL 20.3.2014 (Gara: MONTEGIORDANO – A.C.D.S. GROUP del 15.3.2014 – Campionato III Categoria Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 218/CDT del 11/04/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL CALCIATORE ARENA ROBERTO (TESS. MONTEGIORDANO) AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO
DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 55
DEL 20.3.2014
(Gara: MONTEGIORDANO – A.C.D.S. GROUP del 15.3.2014 – Campionato III Categoria
Roma)
Il calciatore ARENA ROBERTO, nel proprio reclamo, sostiene di non aver colpito l’avversario con
una testata né di aver bloccato un braccio dell’arbitro, che si accingeva ad espellerlo.
Chiede, quindi, una riduzione della squalifica.
Dal contenuto degli atti ufficiali (fonte primaria di prova – art. 35 del C.G.S.) si rileva, per contro,
che l’ARENA, dopo aver colpito un avversario con una testata al viso, tentava di fermare l’arbitro
prendendolo per un braccio, nel tentativo di impedire la conseguente espulsione.
Tanto premesso, considerate insussistenti le contestazioni del ricorrente e parimenti congrua la
sanzione inflitta in primo grado, questa Commissione Disicplinare
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la squalifica per 4 gare a carico del calciatore ARENA
ROBERTO, così come anticipato sul C.U. n. 208 del 4.4.2014.
La tassa reclamo va incamerata.
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