COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 218/CDT del 11/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIOVENTU’ TREBANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2016 A CARICO DEL CALCIATORE AMATI FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 40 DEL 13.3.2014 (Gara: PILEUM – GIOVENTU’ TREBANA dell’ 8.3.2014 – Campionato III Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 218/CDT del 11/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIOVENTU’ TREBANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2016 A CARICO DEL CALCIATORE AMATI FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 40 DEL 13.3.2014 (Gara: PILEUM – GIOVENTU’ TREBANA dell’ 8.3.2014 – Campionato III Categoria Frosinone) La Società GIOVENTU’ TREBANA, eccependo la decisione del primo Giudice a carico del calciatore AMATI FEDERICO, riconduce il comportamento del calciatore stesso ad un mero gesto di stizza verso l’arbitro, senza alcun intento di violenza. La ricorrente chiede, quindi, in via principale, la revoca del citato provvedimento e, in subordine, una sostanziale riduzione della squalifica. Dalla lettura del referto arbitrale, emerge invece che, al termine dell’incontro il Direttore di gara, veniva colpito dall’AMATI con un leggero colpo dietro al capo, che gli causava lieve e momentaneo dolore; il citato calciatore rivolgeva nel contempo, minacce ed offese all’arbitro. Da quanto sopra, si deduce l’infondatezza delle lamentele della ricorrente, per cui la condotta del calciatore, deprecabile, va sicuramente sanzionata. Peraltro, date le limitate conseguenze che il gesto ha provocato all’arbitro, la squalifica è suscettibile di un congruo ridimensionamento. La Commissione Disciplinare, tutto ciò premesso e considerato DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore AMATI FEDERICO al 30.6.2015, così come anticipato sul C.U. n. 208 del 4.4.2014. La tassa reclamo va restituita.
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