COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 227/CDT del 18/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE MACCIONI LEONARDO (TESS. SOC. VI.VA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 61 DEL 20.3.2014 (Gara: TOLFA ALLUMIERE – VI.VA CALCIO del 16.3.2014 – Campionato Allievi Prov. Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 227/CDT del 18/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE MACCIONI LEONARDO (TESS. SOC. VI.VA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 61 DEL 20.3.2014 (Gara: TOLFA ALLUMIERE – VI.VA CALCIO del 16.3.2014 – Campionato Allievi Prov. Viterbo) Il calciatore MACCIONI LEONARDO eccepisce la decisioni del Giudice di prime cure, affermando di aver spinto casualmente l’arbitro frapponendosi tra lui ed un calciatore con cui il Direttore di gara era venuto a diverbio. Il reclamante chiede, quindi, una riduzione della squalifica. Nel referto arbitrale è annotato, per contro, che il MACCIONI spingeva il Direttore di gara senza arrecargli alcun danno; tale episodio, ancorchè caratterizzato come gesto disdicevole di protesta, può essere sanzionato con una squalifica di minore entità, stante la mancanza di conseguenze per l’arbitro stesso. Tanto premesso, questa Commissione Disicplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica al calciatore MACCIONI LEONARDO a 4 gare effettive, così come anticipato sul C.U. n. 218 dell’11.4.2014. La tassa reclamo va restituita.
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