COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 227/CDT del 18/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PALIDORO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 A CARICO DEL CALCIATORE MATTEI MICHELE E FINO AL 31.7.2014 A CARICO DEL CALCIATORE PRIOLISI LUCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 195 DEL 20.3.2014 (Gara: CASAL LUMBROSO – PALIDORO del 16.3.2014 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 227/CDT del 18/04/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PALIDORO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA
FINO AL 31.12.2014 A CARICO DEL CALCIATORE MATTEI MICHELE E FINO AL 31.7.2014 A
CARICO DEL CALCIATORE PRIOLISI LUCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL
COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 195 DEL 20.3.2014
(Gara: CASAL LUMBROSO - PALIDORO del 16.3.2014 – Campionato II Categoria)
La Società PALIDORO, con il reclamo presentato, eccepisce sulle sanzioni inflitte ai calciatori
MATTEI MICHAEL e PRIOLISI LUCA, ritenendole eccessive in quanto, sia per quanto attiene il
calciatore il calciatore PRIOLISI, il quale protestava ripetutamente per aver concesso all’arbitro un
calcio di rigore inesistente alla squadra avversaria, mentre per quanto concerne il calciatore
MATTEI in qualità di capitano, lo stesso, all’atto dell’espulsione del proprio compagno di squadra,
si rivolgeva al Direttore di gara per chiedere spiegazioni, ricevendo anch’egli il provvedimento di
espulsione e che solo in tale frangente protestava vibratamente.
Chiede la ricorrente, in considerazione di quanto prospettato, una riduzione delle sanzioni inflitte ai
due tesserati.
Questa Commissione Disciplinare, dopo aver letto le carte in possesso, ha notato che quanto
asserito dalla reclamante, non trova alcun riscontro negli atti ufficiali che, come già detto, sono da
considerarsi fonte privilegiata e degna di fede.
I fatti riportati dal Giudice Sportivo nel Comunicato Ufficiale indicato in oggetto, dimostrano che i
comportamenti tenuti dai due calciatori indicati in epigrafe, sono stati non solo di reiterate proteste
nei confronti dell’arbitro, ma anche di atteggiemti particolarmente minacciosi, tanto da meritare le
sanzioni a loro inflitte dal competente Giudice Sportivo.
Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando le decisioni del Giudice Sportivo, così come anticipato sul
C.U. n. 218 dell’11.4.2014.
La tassa reclamo va incamerata.
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