COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 227/CDT del 18/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CRE. CAS CITTA’ DI PALOMBARA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 A CARICO DEL CALCIATORE KAMBERI ALBANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 195 DEL 20.3.2014 (Gara: CRE.CAS CITTA’ DI PALOMBARA – NUOVA POL. DE ROSSI del 15.3.2014 – Campionato Jun. Reg. B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 227/CDT del 18/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CRE. CAS CITTA’ DI PALOMBARA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 A CARICO DEL CALCIATORE KAMBERI ALBANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 195 DEL 20.3.2014 (Gara: CRE.CAS CITTA’ DI PALOMBARA – NUOVA POL. DE ROSSI del 15.3.2014 – Campionato Jun. Reg. B) La Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore KAMBERI ALBANO al 31.10.2014. La tassa reclamo va restituita. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it