COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 17/04/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.C.D. CASTELLETTO Camp. 2° Categoria Gir. W Gara del 30-03-2014 tra A.S.D. Dorno San Rocco – A.C.D. Castelletto C.U. n. 38 della Delegazione di Pavia datato 03-04-2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 17/04/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.C.D. CASTELLETTO Camp. 2° Categoria Gir. W Gara del 30-03-2014 tra A.S.D. Dorno San Rocco – A.C.D. Castelletto C.U. n. 38 della Delegazione di Pavia datato 03-04-2014 La società A.C.D. CASTELLETTO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore ZANOLIN Claudio per tre gare, affermando che il calciatore, pur commettendo un fallo di reazione, non avrebbe colpito con violenza un avversario. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva che il referto dell'arbitro costituisce fonte primaria e privilegiata di prova e che dallo stesso emerge chiaramente che il calciatore colpiva da terra intenzionalmente un avversario. Il ricorso quindi va rigettato e i provvedimenti adottati dal GS. vanno confermati. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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