COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 159 del 18/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. AVIS ARCEVIA 1964 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA AVIS ARCEVIA 1964/BRECCE BIANCHE DEL 28.3.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 151 del 2.4.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 159 del 18/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. AVIS ARCEVIA 1964 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA AVIS ARCEVIA 1964/BRECCE BIANCHE DEL 28.3.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 151 del 2.4.2014) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore TITTI Andrea, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2016 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Avis Arcevia 1964, chiedendo, in rito, dichiararsi l’illegittimità del provvedimento, per mancanza dell’indicazione delle norme violate, con conseguente archiviazione del procedimento; nel merito, negando ogni addebito a carico del proprio tesserato, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione inflittagli. A dire della reclamante, il contatto del proprio calciatore con l’arbitro fu del tutto involontario, poiché i due erano di spalle quando il primo allargò le braccia e l’altro si girò improvvisamente. Alla richiesta audizione, la reclamante, assistita dal proprio difensore, ha illustrato ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al calciatore Titti Andrea, precisando che lo stesso, alla notifica del provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, gli si avvicinò e, rimanendo sempre di faccia a lui, lo insultò e gli diede “due schiaffetti, uno a destra ed uno a sinistra alle orecchie”, procurandogli momentaneo dolore. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente, rigettata l’eccezione formulata dalla reclamante di illegittimità del provvedimento impugnato, siccome infondata, posto che “la peculiarità del procedimento disciplinare sportivo esclude il richiamo a criteri o principi di altre procedure, che perseguono finalità differenti” (CAF Com. Uff. 35/C – 8.5.92) e che nell’impugnata delibera il primo Giudice ha descritto compiutamente i fatti contestati al calciatore sanzionato e che in concreto nessuna compressione o pregiudizio sia derivato o abbia comunque subito - peraltro neppure allegato - il diritto di difesa dell’interessato; • nel merito, le modalità del fatto, quali emergono dall’espletata istruttoria, inducono ragionevolmente e fondatamente a ritenere che il calciatore Titti Andrea abbia volontariamente colpito al volto con due “schiaffetti” il direttore di gara; • appare, infatti, non condivisibile ed addirittura del tutto risibile, perché in contrasto con le modalità di accadimento del fatto (quali riferite dal direttore di gara), la giustificazione fornita dalla reclamante secondo la quale il proprio calciatore avrebbe colpito involontariamente l'arbitro, che gli stava alle spalle, allorché questi si girò verso di lui; • ritenuto, tuttavia, che il comportamento posto in essere dal ridetto calciatore meriti una diversa valutazione della concreta entità della sanzione da irrogare, che può essere pertanto ridotta, in considerazione del fatto che il Titti Andrea, da un lato, ha tenuto una condotta ingiuriosa dapprima e subito dopo violenta ed al tempo stesso gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara e, per altro verso, quest'ultimo non ha subito gravi conseguenze, sul piano fisico, a seguito di tale comportamento, che, comunque, non gli impedirono di proseguire nella direzione dell’incontro; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto l’A.S.D. Avis Arcevia 1964 e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore TITTI Andrea al 30 giugno 2015. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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