COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 159 del 18/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. REAL SAN GIORGIO ED IN PROPRIO DEL SIG. DE RUGGIERO GIORGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30 GIUGNO 2016 A QUEST’ULTIMO APPLICATA SEGUITO GARA FUTSAL FONTESPINA/REAL SAN GIORGIO DEL 1.4.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 151 del 2.4.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 159 del 18/04/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. REAL SAN GIORGIO ED IN PROPRIO DEL SIG. DE RUGGIERO GIORGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30 GIUGNO 2016 A QUEST’ULTIMO APPLICATA SEGUITO GARA FUTSAL FONTESPINA/REAL SAN GIORGIO DEL 1.4.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 151 del 2.4.2014) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al sig. DE RUGGIERO Giorgio, presidente dell’A.S. Real San Giorgio, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, l’inibizione fino al 30 giugno 2016 per il comportamento da questi tenuto, durante ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione hanno proposto, con unico atto, rituale reclamo l’A.S. Real San Giorgio ed, in proprio, il Presidente sanzionato, chiedendo entrambi, previo riconoscimento dei suoi buoni precedenti, in via principale, la “revoca”, in via gradata, la riduzione della sanzione impugnata. Ammettevano i reclamanti che il Presidente sanzionato, nell’occasione, si rivolse al direttore di gara con parole forti ed eccedendo nella protesta, ma senza l’intenzione di offenderlo, minacciarlo o colpirlo; i toni furono particolarmente accesi per la concitazione della gara e la tensione accumulata per l’importanza dell’incontro; si trattò, in buona sostanza, di uno sfogo, sicuramente eccessivo e sbagliato, ma certamente occasionale: il contatto fu di lieve entità, non intenzionale e senza conseguenze per il direttore di gara, come dallo stesso riconosciuto. Alla richiesta audizione, la società ed il reclamante in proprio, entrambi assistiti dal medesimo difensore, hanno ulteriormente illustrato i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate; in particolare, il De Ruggiero ha porto ancora le sue scuse al direttore di gara per l’accaduto. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al De Ruggiero, precisando di averlo allontanato, nel corso della gara, poiché, dopo una sua decisione tecnica, mentre stava per far riprendere il gioco, lo prese per un braccio tirandolo verso di sé, lo insultò e lo minacciò e, nel contempo, gli appoggiò il pugno sul viso spingendo. A fine gara, lo stesso dirigente gli si avvicinò e gli diede due o tre spintoni alle spalle, ma senza procurargli dolore; trattenuto da alcune persone presenti, cercò pure di dargli dei calci, ma senza colpirlo per il suo pronto arretramento; dopo il rientro negli spogliatoi, il medesimo dirigente continuò, da dietro la porta, ad insultarlo e minacciarlo ad alta voce. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’arbitro, la società, tramite il difensore, ed il reclamante in proprio, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame possa essere accolto solo in parte ed, unicamente, sotto il profilo della sproporzione della sanzione. Ed invero, dall’espletata istruttoria risulta che il De Ruggiero, nell’occasione, tenne un comportamento caratterizzato non solo da insulti, ma anche da minacce; inoltre è imputabile di condotta violenta avendo egli tentato di colpire l’arbitro, non essendovi riuscito solo per il pronto arretramento di questi e perché trattenuto da terzi, evidenziando, in tal modo, il suo chiaro intento aggressivo. In siffatta situazione, corretta appare l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso al predetto De Ruggiero, anche in considerazione delle sanzioni inflitte ad altri tesserati per fattispecie analoghe, tenuto conto altresì del successivo comportamento, anche processuale, mantenuto dal dirigente da valutarsi positivamente. P.Q.M. la Commissione accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S. Real San Giorgio ed, in proprio, dal sig. De Ruggiero Giorgio e, per l’effetto, riduce l’inibizione di quest’ultimo al 31 marzo 2015.
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