COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 16.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Ricorso della Società SAN GIULIANO NUOVO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 58 del 03.04.2014 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara SAN GIULIANO NUOVO – OVADA disputata in data 30.03.2014, Campionato Promozione – girone D

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 16.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Ricorso della Società SAN GIULIANO NUOVO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 58 del 03.04.2014 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara SAN GIULIANO NUOVO - OVADA disputata in data 30.03.2014, Campionato Promozione - girone D Con ricorso inviato in data 03.04.2014, la Società SAN GIULIANO NUOVO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio calciatore TESSAGLIA Federico con la squalifica per tre giornate per aver colpito un giocatore avversario. La Società ricorrente chiede l’annullamento ovvero la riduzione della sanzione. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente contesta che il proprio giocatore abbia posto in essere la condotta violenta riferita dal direttore di gara nel referto. In particolare, nel ricorso si lamenta il fatto che il calciatore sanzionato, intervenuto in difesa di un compagno di squadra, sia stato colpito da una testata, riportando una lesione al capo (ferita lacero contusa sullo zigomo destro). La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve essere confermata alla luce delle seguenti osservazioni. Il direttore di gara, nel referto, effettivamente pone in evidenza come il Tessaglia, a partita conclusa, sia intervenuto nell’ambito di un diverbio tra un proprio compagno ed un giocatore avversario. Tuttavia, il direttore di gara è preciso e puntuale nel descrivere la condotta violenta posta in essere dal Tessaglia (calcio allo sterno di un giocatore avversario), mentre non menziona alcuna violenza dal medesimo subita. Qualora il Tessaglia avesse subito un contatto di tale violenza dal riportare ferite al volto nel referto ve ne sarebbe traccia. Non vi è alcun elemento che possa smentire anche solo in parte quanto evidenziato dal direttore di gara e, sminuire la gravità della condotta. La sanzione della squalifica per tre giornate appare proporzionata alla condotta posta in essere, contraddistinta, considerata la parte del corpo colpita, da indubbia volontarietà Per tali motivi la Commissione RESPINGE il reclamo della società SAN GIULIANO NUOVO, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it