COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 16.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c) Ricorso della società A.S.D CANALE 2000 CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 41 del 3.4.2014 della Delegazione Provinciale di Asti in relazione alla gara CANALE 2000 – NICESE disputata in data 30.3.2014, Campionato di II Categoria Girone L

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 16.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c) Ricorso della società A.S.D CANALE 2000 CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 41 del 3.4.2014 della Delegazione Provinciale di Asti in relazione alla gara CANALE 2000 - NICESE disputata in data 30.3.2014, Campionato di II Categoria Girone L Con ricorso inviato in data 7.4.2014 la Società CANALE 2000 CALCIO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per otto gare i giocatori MATTEODA Alex e VALENTE Samuele e ne chiede la riduzione. La società ricorrente ritiene troppo gravosa l’entità della squalifica in quanto i due calciatori si sarebbero limitati a spintonare il dirigente avversario senza arrecargli alcun danno fisico, dopo essere stati pesantemente insultati da quest’ultimo. Il tutto si sarebbe chiarito nel volgere di pochi attimi ed in breve tempo sarebbe tornata la calma. Il ricorso non merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto arbitrale, riferisce in modo dettagliato e preciso la condotta dei due calciatori che, al termine della gara, scavalcavano la recinzione posta dietro le due panchine e si avventavano contro un dirigente della NICESE espulso in precedenza facendolo cadere a terra per poi colpirlo con calci.. Trattasi, dunque, di comportamento aggressivo e particolarmente violento che non può trovare alcuna giustificazione in eventuali improperi che il malcapitato dirigente potrebbe aver rivolto ai responsabili. L’entità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare congrua alla gravità del gesto e merita piena conferma. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIGETTA il reclamo della società CANALE 2000 CALCIO dichiarando la medesima tenuta al pagamento della relativa tassa che non risulta versata.
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