COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 17.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Reclamo proposto dalla A.C.D. BRIGA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 58 del 3/04/14 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara BRIGA – BIOGLIESE VALMOS disputata il 30/03/14 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 17.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Reclamo proposto dalla A.C.D. BRIGA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 58 del 3/04/14 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara BRIGA – BIOGLIESE VALMOS disputata il 30/03/14 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girone A Con tempestivo reclamo, inviato a mezzo raccomandata l’8/04/14, la A.C.D. BRIGA contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, contenute nel C.U. n° 58 del 3/04/14 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, sostenendo che le stesse sono basate su una approssimativa ricostruzione dei fatti riportata nel suo rapporto dal direttore della gara BRIGA – BIOGLIESE VALMOS, disputata il 30/03/14 nell’ambito del Girone A del Campionato di Promozione, e chiede che venga ridotta la squalifica per tre gare inflitta al proprio giocatore COMPAROLI Emanuel. Nel suo puntuale e circostanziato rapporto di gara, l’arbitro riferisce che, al termine della gara, procedeva alla notifica della espulsione del giocatore COMPAROLI Emanuel del BRIGA in quanto lo stesso lo offendeva pesantemente con epiteti gravemente ingiuriosi e tentava di aggredirlo alzando un pugno come se volesse colpirlo. Continuava ancora a minacciarlo mentre alcuni compagni lo trascinavano nello spogliatoio ed infine cercava di liberarsi per accostarsi nuovamente al direttore di gara, cosa che non riusciva a fare. La società reclamante, pur ritenendo censurabile il comportamento del COMPAROLI, chiede una riduzione della pena inflitta, ritenuta eccessiva, in quanto i fatti si sono verificati al termine di una gara concitata e sono stati circoscritti al momento del rientro delle squadre negli spogliatoi. La società afferma che, successivamente, sia avvenuto un chiarimento tra il giocatore ed il direttore di gara, proprio nello spogliatoio di quest’ultimo. L’arbitro non fa assolutamente menzione di tale incontro chiarificatore. Poiché, nel contrasto fra le due versioni, si deve certamente dar credito alla descrizione dell’episodio effettuata dall’arbitro nel proprio rapporto di gara che, si rammenta, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, la Commissione Disciplinare Territoriale, • ritenuto il comportamento del calciatore in questione gravemente offensivo e reiterato; • valutata, quindi, incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alla motivazione ed alla congruità della sanzione adottata dal Giudice Sportivo; RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla A.C.D. BRIGA, perché non versata e, conseguentemente CONFERMA la squalifica per TRE gare effettive inflitta al giocatore COMPAROLI Emanuel.
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