• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 74 del 17.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 18/2/2014
(prot.n.4395/117 pf 12-13/GT/dl) nei confronti di:
-Acquaviva Raffaele, all’epoca dei fatti dirigente della Soc. “ASD Canosa” ed attualmente
soggetto non tesserato, per rispondere della violazione dell’art.1, comma 1, del C.G.S.,
per aver fatto porre, in data 5 aprile 2013, giorno ultimo questo per perfezionare un
trasferimento, inducendo così in errore l’Ufficio Tesseramenti e dando conseguentemente
possibilità al calciatore Botticella di partecipare alla gara “Canosa – Monte Sant’Angelo”
del 7 aprile 2013;
-Società “A.S.D. Canosa”, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4 comma 2 del
Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione dell’art.1, comma 1, ascritta al proprio
tesserato.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 74 del 17.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 18/2/2014
(prot.n.4395/117 pf 12-13/GT/dl) nei confronti di:
-Acquaviva Raffaele, all’epoca dei fatti dirigente della Soc. “ASD Canosa” ed attualmente
soggetto non tesserato, per rispondere della violazione dell’art.1, comma 1, del C.G.S.,
per aver fatto porre, in data 5 aprile 2013, giorno ultimo questo per perfezionare un
trasferimento, inducendo così in errore l’Ufficio Tesseramenti e dando conseguentemente
possibilità al calciatore Botticella di partecipare alla gara “Canosa – Monte Sant’Angelo”
del 7 aprile 2013;
-Società “A.S.D. Canosa”, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4 comma 2 del
Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione dell’art.1, comma 1, ascritta al proprio
tesserato.
FATTO
Con nota del 26/4/2013, il Presidente del Comitato Regionale LND Puglia – trasmetteva
alla Procura Federale la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, (pubblicata sul C.U. del
C.R. Puglia n.69 del 18 aprile 2013), relativa alla gara “Canosa – Monte Sant’Angelo”,
disputatasi a Canosa il 7 aprile 2013 e valevole per il Campionato Regionale di Prima
Categoria, con cui veniva chiesto di accertare il regolare tesseramento del calciatore
Domenico Botticella, che aveva partecipato all’incontro sopra richiamato per la Soc. “ASD
Canosa”, nonché per accertare eventuali illeciti.
Con il reclamo proposto al G.S. dalla Soc. “ASD Monte Sant’Angelo” avverso il risultato
finale della gara de qua (2-0), erano stati infatti sollevati dubbi sul regolare tesseramento
del calciatore Domenico Botticella ed in particolare, dubbi sull’effettiva spedizione (del
plico contenente la richiesta) in data 30 marzo 2013, così come indicata dal timbro TNT
posto sulla busta, atteso che, da accertamenti informatici effettuati sul sito “TNT Post”, era
emerso che la documentazione era stata, invece, trasmessa il 5 aprile 2013 e recapitata al
C.R. di competenza il successivo 8 aprile e, pertanto, oltre il 30 marzo 2013, termine
fissato per il tesseramento di calciatori.
Affidate le indagini al collaboratore inquirente della Procura Federale dott. Pierpaolo
Grasso, era risultato pacificamente provato che l’autore del tardivo inoltro del plico
contenente la richiesta di tesseramento del calciatore Botticella era stato il sig. Raffaele
Acquaviva (all’epoca Consigliere dell’ASD Canosa) il quale, pur avendo provveduto alla
spedizione del succitato plico raccomandato, il giorno 5 aprile, aveva ottenuto dall’Agenzia
TNT Post di Andria, l’apposizione del timbro postale datato 30/marzo/2013, inducendo
così in errore l’ufficio Tesseramenti.
Ciò posto, con la nota succitata del 18/2/2014 la Procura Federale deferiva a questa
Commissione Disciplinare Territoriale Puglia gli incolpati su indicati affinchè rispondessero
delle violazioni loro contestate.
Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito la Commissione Disciplinare Territoriale
Puglia disponeva, con racc.a.r. del 10/3/2014, la convocazione di tutti gli incolpati innanzi
menzionati, per l’udienza del 7/4/2014 alla quale compariva solo:
-l’avv. Antonio Taddeo per la Procura Federale.
Nella non comparsa dei deferiti e dichiarata chiusa la fase dibattimentale, dopo ampia
discussione, il succitato Procuratore Federale, chiedeva affermarsi la responsabilità dei
deferiti ed infliggere agli stessi le seguenti sanzioni:
-per la soc. ASD Canosa l’ammenda di € 600,00;
-per il sig. Acquaviva Raffaele la inibizione di mesi due.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione acquisita al presente procedimento risulta pacificamente provato
che il sig. Acquaviva Raffaele (all’epoca dei fatti dirigente della “ASD Canosa” ed
attualmente soggetto non tesserato) si è reso responsabile della violazione dell’art.1,
comma 1 del CGS per aver fatto porre ed aver ottenuto, in data 5 aprile 2013, dalla TNT
Post – Agenzia di Andria – sul plico contenente la richiesta di tesseramento del calciatore
Domenico Botticella, un timbro con data 30 marzo 2013, giorno ultimo questo per il
perfezionamento del trasferimento, inducendo così in errore l’Ufficio Tesseramenti e
dando conseguentemente possibilità al calciatore Botticella di partecipare alla gara
“Canosa – Monte Sant’Angelo” del 7 aprile 2013.
Va quindi affermata la responsabilità del dirigente dell’epoca sig. Acquaviva Raffaele.
Analogamente e conseguentemente va affermata, per la società “ASD Canosa” la sua
responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la
violazione dell’art.1, comma 1, ascritta al proprio tesserato.
Entrambi i deferiti su menzionati vanno pertanto puniti come da dispositivo
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, nell’affermare la responsabilità dei deferiti
più volte innanzi citati, infligge agli stessi le seguenti sanzioni:
-al sig. Acquaviva Raffaele la inibizione per la durata di mesi due;
-alla soc. ASD Canosa l’ammenda di €600,00.
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promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 18/2/2014
(prot.n.4395/117 pf 12-13/GT/dl) nei confronti di:
-Acquaviva Raffaele, all’epoca dei fatti dirigente della Soc. “ASD Canosa” ed attualmente
soggetto non tesserato, per rispondere della violazione dell’art.1, comma 1, del C.G.S.,
per aver fatto porre, in data 5 aprile 2013, giorno ultimo questo per perfezionare un
trasferimento, inducendo così in errore l’Ufficio Tesseramenti e dando conseguentemente
possibilità al calciatore Botticella di partecipare alla gara “Canosa – Monte Sant’Angelo”
del 7 aprile 2013;
-Società “A.S.D. Canosa”, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4 comma 2 del
Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione dell’art.1, comma 1, ascritta al proprio
tesserato."