COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 17.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 18/2/2014 (prot.n.4395/117 pf 12-13/GT/dl) nei confronti di: -Acquaviva Raffaele, all’epoca dei fatti dirigente della Soc. “ASD Canosa” ed attualmente soggetto non tesserato, per rispondere della violazione dell’art.1, comma 1, del C.G.S., per aver fatto porre, in data 5 aprile 2013, giorno ultimo questo per perfezionare un trasferimento, inducendo così in errore l’Ufficio Tesseramenti e dando conseguentemente possibilità al calciatore Botticella di partecipare alla gara “Canosa – Monte Sant’Angelo” del 7 aprile 2013; -Società “A.S.D. Canosa”, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione dell’art.1, comma 1, ascritta al proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 17.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 18/2/2014 (prot.n.4395/117 pf 12-13/GT/dl) nei confronti di: -Acquaviva Raffaele, all’epoca dei fatti dirigente della Soc. “ASD Canosa” ed attualmente soggetto non tesserato, per rispondere della violazione dell’art.1, comma 1, del C.G.S., per aver fatto porre, in data 5 aprile 2013, giorno ultimo questo per perfezionare un trasferimento, inducendo così in errore l’Ufficio Tesseramenti e dando conseguentemente possibilità al calciatore Botticella di partecipare alla gara “Canosa – Monte Sant’Angelo” del 7 aprile 2013; -Società “A.S.D. Canosa”, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione dell’art.1, comma 1, ascritta al proprio tesserato. FATTO Con nota del 26/4/2013, il Presidente del Comitato Regionale LND Puglia – trasmetteva alla Procura Federale la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, (pubblicata sul C.U. del C.R. Puglia n.69 del 18 aprile 2013), relativa alla gara “Canosa – Monte Sant’Angelo”, disputatasi a Canosa il 7 aprile 2013 e valevole per il Campionato Regionale di Prima Categoria, con cui veniva chiesto di accertare il regolare tesseramento del calciatore Domenico Botticella, che aveva partecipato all’incontro sopra richiamato per la Soc. “ASD Canosa”, nonché per accertare eventuali illeciti. Con il reclamo proposto al G.S. dalla Soc. “ASD Monte Sant’Angelo” avverso il risultato finale della gara de qua (2-0), erano stati infatti sollevati dubbi sul regolare tesseramento del calciatore Domenico Botticella ed in particolare, dubbi sull’effettiva spedizione (del plico contenente la richiesta) in data 30 marzo 2013, così come indicata dal timbro TNT posto sulla busta, atteso che, da accertamenti informatici effettuati sul sito “TNT Post”, era emerso che la documentazione era stata, invece, trasmessa il 5 aprile 2013 e recapitata al C.R. di competenza il successivo 8 aprile e, pertanto, oltre il 30 marzo 2013, termine fissato per il tesseramento di calciatori. Affidate le indagini al collaboratore inquirente della Procura Federale dott. Pierpaolo Grasso, era risultato pacificamente provato che l’autore del tardivo inoltro del plico contenente la richiesta di tesseramento del calciatore Botticella era stato il sig. Raffaele Acquaviva (all’epoca Consigliere dell’ASD Canosa) il quale, pur avendo provveduto alla spedizione del succitato plico raccomandato, il giorno 5 aprile, aveva ottenuto dall’Agenzia TNT Post di Andria, l’apposizione del timbro postale datato 30/marzo/2013, inducendo così in errore l’ufficio Tesseramenti. Ciò posto, con la nota succitata del 18/2/2014 la Procura Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale Puglia gli incolpati su indicati affinchè rispondessero delle violazioni loro contestate. Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia disponeva, con racc.a.r. del 10/3/2014, la convocazione di tutti gli incolpati innanzi menzionati, per l’udienza del 7/4/2014 alla quale compariva solo: -l’avv. Antonio Taddeo per la Procura Federale. Nella non comparsa dei deferiti e dichiarata chiusa la fase dibattimentale, dopo ampia discussione, il succitato Procuratore Federale, chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti ed infliggere agli stessi le seguenti sanzioni: -per la soc. ASD Canosa l’ammenda di € 600,00; -per il sig. Acquaviva Raffaele la inibizione di mesi due. MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla documentazione acquisita al presente procedimento risulta pacificamente provato che il sig. Acquaviva Raffaele (all’epoca dei fatti dirigente della “ASD Canosa” ed attualmente soggetto non tesserato) si è reso responsabile della violazione dell’art.1, comma 1 del CGS per aver fatto porre ed aver ottenuto, in data 5 aprile 2013, dalla TNT Post – Agenzia di Andria – sul plico contenente la richiesta di tesseramento del calciatore Domenico Botticella, un timbro con data 30 marzo 2013, giorno ultimo questo per il perfezionamento del trasferimento, inducendo così in errore l’Ufficio Tesseramenti e dando conseguentemente possibilità al calciatore Botticella di partecipare alla gara “Canosa – Monte Sant’Angelo” del 7 aprile 2013. Va quindi affermata la responsabilità del dirigente dell’epoca sig. Acquaviva Raffaele. Analogamente e conseguentemente va affermata, per la società “ASD Canosa” la sua responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione dell’art.1, comma 1, ascritta al proprio tesserato. Entrambi i deferiti su menzionati vanno pertanto puniti come da dispositivo P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, nell’affermare la responsabilità dei deferiti più volte innanzi citati, infligge agli stessi le seguenti sanzioni: -al sig. Acquaviva Raffaele la inibizione per la durata di mesi due; -alla soc. ASD Canosa l’ammenda di €600,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it