COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 17.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: A.S.D. ULTRATTIVI – A.S.D. LIBERTAS CALCIO PALESE del 30/3/2014 (Reclamo della società A.S.D. ULTRATTIVI, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 3/4/2014 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 17.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: A.S.D. ULTRATTIVI - A.S.D. LIBERTAS CALCIO PALESE del 30/3/2014 (Reclamo della società A.S.D. ULTRATTIVI, in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 3/4/2014 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; effettuati i necessari accertamenti; rilevato che il ricorso proposto dalla società A.S.D. ULTRATTIVI avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n. 69 del 3/4/2014 deve ritenersi superato (e quindi sostanzialmente accolto) dall’ulteriore provvedimento adottato dallo stesso Giudice Sportivo (errata corrige di cui al Comunicato Ufficiale n. 73 del 10/4/2014) per cui va confermata la sanzione pecuniaria ridotta a € 200,00 così come disposta dal Primo Giudice che va condivisa e confermata; ritenuto pertanto accolto ancorché solo parzialmente il reclamo proposto dalla società A.S.D. ULTRATTIVI del 3/4/2014 P.Q.M. DELIBERA - Confermarsi la sanzione pecuniaria già ridotta dal Primo Giudice ad € 200,00 inflitta alla società A.S.D. ULTRATTIVI; - Non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso;
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