COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 478 del 15.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 192/A A.S.D. Città di Partanna (TP) appello avverso inibizione fino al 23/03/2015 dirigente sig. Girolamo Morsello e fino al 31/12/2014 dirigente sig.D’Angelo Giuseppe, squalifica fino al 23/03/2015 a carico dei calciatori sig.ri Calogero Gibella e Danilo Calandra, squalifica fino al 31/12/2014 a carico dei calciatori Catania Antonino e Catania Giuseppe; squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Francesco Reccardo – Gara 3^ categoria Prater/Città di Partanna del 23/03/2014 – C.U. n° 43 del 28/03/2014 della Delegazione Provinciale di Trapani

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 478 del 15.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 192/A A.S.D. Città di Partanna (TP) appello avverso inibizione fino al 23/03/2015 dirigente sig. Girolamo Morsello e fino al 31/12/2014 dirigente sig.D’Angelo Giuseppe, squalifica fino al 23/03/2015 a carico dei calciatori sig.ri Calogero Gibella e Danilo Calandra, squalifica fino al 31/12/2014 a carico dei calciatori Catania Antonino e Catania Giuseppe; squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Francesco Reccardo - Gara 3^ categoria Prater/Città di Partanna del 23/03/2014 - C.U. n° 43 del 28/03/2014 della Delegazione Provinciale di Trapani Con il proposto reclamo la società Città di Partanna contesta la decisione impugnata sostenendo, in buona sintesi, l’irragionevolezza delle sanzioni adottate dal giudice di prime cure in relazione al reale accadimento dei fatti. Quanto sopra è stato ribadito all’udienza odierna dal rappresentante della società che ne ha fatto espressa richiesta. La Commissione Disciplinare Territoriale tuttavia rileva che il reclamo de quo è inammissibile per essere stato proposto oltre il termine di cui al comma 4 dell’art. 46 del C.G.S. Infatti le sanzioni oggi impugnate sono state pubblicate sul C.U. n.43 della Delegazione Provinciale di Trapani in data 28/03/2014, con la conseguenza che i motivi del reclamo dovevano essere inviati a questa Commissione entro il giorno 4 aprile 2014 mentre gli stessi risultano essere stati inviati in data 5 aprile 2014, come comprovato dalla stampigliatura apposta dall’ufficio postale sulla busta contenente il reclamo de quo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il presente gravame. Con addebito di tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=
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