COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 478 del 15.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 180/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD S. Lucia del Mela (oggi ASD Città di Villafranca 931670); Sig. Zullo Salvatore (Presidente all’epoca dei fatti) N°03 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di Calcio 5 serie C1 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 478 del 15.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 180/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD S. Lucia del Mela (oggi ASD Città di Villafranca 931670); Sig. Zullo Salvatore (Presidente all’epoca dei fatti) N°03 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di Calcio 5 serie C1 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 04/12/2013 prot. 11.627 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma tuttavia per quanto riguarda i calciatori Cleber Luiz Ricardo e Hamici Carlo sono pervenute memorie difensive con allegati copie dei personali certificati medici attestanti l’idoneità sportiva. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva del calciatore Ispoto Massimo. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti dei calciatori Cleber Luiz Ricardo e Hamici Carlo e applica: l’ammenda di € 50,00 alla società ASD S. Lucia del Mela (oggi ASD Città di Villafranca 931670); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Zullo Salvatore; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico del calciatore Ispoto Massimo, tesserato per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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