COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 478 del 15.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 293/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. SEMINARA CARMELO TIBERIO (Legale rappresentante della U.S.D. Atletico Catania); U.S.D. ATLETICO CATANIA
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 478 del 15.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 293/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. SEMINARA CARMELO TIBERIO (Legale rappresentante della U.S.D. Atletico
Catania);
U.S.D. ATLETICO CATANIA
Con nota 5025/456 pf 13-14/SS/mg del 13 marzo 2014 la Procura Federale ha deferito a
questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Carmelo Tiberio Seminara, per
rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 38 comma 1
N.O.I.F., per avere consentito ad un tecnico non tesserato di svolgere l’attività di allenatore
in favore della propria Società. Con la medesima nota è stata altresì deferita la U.S.D. Atletico Catania, ex art. 4 commi 1 e 2, per quanto ascritto al Presidente ed al tecnico stesso.
Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie o documenti a
discolpa, né si sono presentate all’udienza dibattimentale. Di contro, il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre a carico del tesserato e dell’ammenda di € 500,00 a carico della Società. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva che risulta in modo documentale che la Società in questione, partecipante al campionato di Promozione, ha utilizzato quale allenatore, in due gare del 01/08/2013 e del 25/08/2013, il tecnico Antonio Richichi (allenatore di base - cod. 105.333), senza che lo stesso risultasse regolarmente tesserato. Non v'è dubbio pertanto che entrambe le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento, conseguendone le sanzioni come in dispositivo. P. Q. M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:
- Inibizione per mesi tre a carico del Sig. Carmelo Tiberio Seminara, Legale rappresentante della U.S.D. Atletico Catania; - Ammenda di € 300,00 a carico della predetta Società. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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