COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 478 del 15.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 298/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ALESSANDRO DE ROSE (Presidente della S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l.); S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 S.r.l.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 478 del 15.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 298/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ALESSANDRO DE ROSE (Presidente della S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l.); S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 S.r.l. Con nota 4900/324 pf 13-14/MS/vdb del 14 marzo 2014 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Alessandro De Rose n.q., per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 e dell’art. 8 commi 9 e 15 C.G.S. in relazione all’art. 94 ter comma 11 N.O.I.F., per non avere ottemperato a n° 2 decisioni della Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. prot. 275/2013 e prot. 328/2013, disposte all’esito dei reclami proposti dal calciatore Matteo Patti e comunicate in data 10/10/2013. Con la medesima nota è stata altresì deferita la S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l., ex art. 4 commi 1, per quanto ascritto al proprio Presidente. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie o documenti a discolpa, né si sono presentate all’udienza dibattimentale. Di contro, il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi sei a carico del tesserato e della penalizzazione di due punti di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato 2014-2015. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva che risulta in modo documentale che la Società in questione, non ha ottemperato, nel termine stabilito dall’art. 94 comma 11 N.O.I.F., a n° 2 decisioni della Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. prot. 275/2013 e prot. 328/2013, disposte all’esito dei reclami proposti dal calciatore Matteo Patti. Non v'è dubbio pertanto che entrambe le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte a norma di regolamento, conseguendone le sanzioni come in dispositivo. P. Q. M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: - Inibizione per mesi sei a carico del Sig. Alessandro De Rose, Presidente della S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l.); - penalizzazione di due punti di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato 2014-2015 a carico della predetta Società. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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