COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 487 del 22.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°195/A POL. LIBERTAS MARSALA (TP) avverso ammenda di € 200,00 e squalifica per sette gare dei calciatori Cristian Culicchia, Ferdinando Azzaro, Casano Giacomo, Casano Vito, Pipitone Salvatore Paolo – gara Campionato 2° Categoria gir. “A” Gibellina/Libertas Marsala del 06/04/2014 – C.U. N° 468 del 09/04/2014
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 487 del 22.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°195/A
POL. LIBERTAS MARSALA (TP) avverso ammenda di € 200,00 e squalifica per sette gare dei calciatori Cristian Culicchia, Ferdinando Azzaro, Casano Giacomo, Casano Vito,
Pipitone Salvatore Paolo - gara Campionato 2° Categoria gir. “A” Gibellina/Libertas
Marsala del 06/04/2014 – C.U. N° 468 del 09/04/2014
Con appello ritualmente proposto la Pol. Libertas Marsala impugna le decisioni in epigrafe
ritenendole, in buona sintesi, sproporzionate al reale accadimento dei fatti e ne chiede,
conseguentemente, la revoca o quanto meno una loro riduzione in termini più equi.
Alla odierna udienza dibattimentale, nessuno è comparso per la appellante, seppure
ritualmente convocata su espressa richiesta formulata in ricorso.
La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che, ai sensi dell’art. 35
numero 1 comma 1.1 C.G.S., il referto di gara fa piena prova in ordine ai fatti posti in
essere dai tesserati nel corso di una gara, così come fa piena prova il rapporto del
commissario di campo, se designato, in ordine ai comportamenti dei tesserati che non
siano stati rilevati dal direttore di gara.
Dalla lettura dei predetti atti ufficiali si rileva che il calciatore Cristian Culicchia é stato
espulso subito dopo essere stato ammonito per proteste, per avere commesso un fallo in
danno di un avversario. Dopo la notifica dell’espulsione il predetto calciatore assumeva un
comportamento irriguardoso non solo nei confronti del direttore di gara ma anche nei
confronti del commissario di campo. Una volta terminata la gara il Culicchia reiterava il
comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara.
Sempre al termine della gara, il commissario di campo riferisce che i calciatori Ferdinando
Azzaro, Casano Giacomo (69), Casano Vito, Pipitone Salvatore Paolo circondavano il
direttore di gara assumendo un comportamento aggressivo ed ingiurioso accusandolo di
essere stato la causa della mancata promozione della loro squadra in 1° Categoria.
Per ciò che attiene il pubblico, sia l’arbitro che il commissario di campo riferiscono che
alcuni sostenitori della Pol. Libertas Marsala si introducevano nello spiazzo antistante lo
spogliatoio ed uno di detti sostenitori colpiva l’arbitro con uno leggero schiaffo che
comunque non provocava alcun danno fisico.
Per quanto sopra va innanzitutto confermata la sanzione di € 200,00 comminata dal
Giudice Sportivo a titolo oggettivo alla Pol. Libertas Marsala, apparendo la stessa congrua
in relazione ai comportamenti posti in essere dai propri sostenitori, a nulla rilevando che si
trattasse di gara in campo avverso.
Di contro, per ciò che attiene alle sanzioni a carico dei calciatori, le stesse devono essere
rideterminate in termini più equi in relazione a quanto da loro effettivamente posto in
essere, così come da dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello,
ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore Culicchia Cristian ed in
quattro gare le squalifiche a carico dei calciatori Ferdinando Azzaro, Casano Giacomo
(69), Casano Vito, Pipitone Salvatore Paolo, rigettando nel resto.
Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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