COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 487 del 22.04.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°199/A A.S.D. VALLE DEL MELA (ME) avverso squalifica per cinque gare del calciatore Amalfa Pietro – gara Campionato Serie D Calcio a 5 Delegazione Provinciale Messina del 13/04/2014 – C.U. N° 59 del 16/04/2014 Del. Prov. Messina.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 487 del 22.04.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°199/A
A.S.D. VALLE DEL MELA (ME) avverso squalifica per cinque gare del calciatore Amalfa
Pietro - gara Campionato Serie D Calcio a 5 Delegazione Provinciale Messina del
13/04/2014 – C.U. N° 59 del 16/04/2014 Del. Prov. Messina.
Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Valle del Mela impugna la decisione in epigrafe
ritenendola, in buona sintesi, sproporzionata al reale accadimento dei fatti e ne chiede,
conseguentemente, la revoca o quanto meno una riduzione in termini più equi, stante
l’aggressione subita dal proprio tesserato.
La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che, ai sensi dell’art. 35
numero 1 comma 1.1 C.G.S., il referto di gara fa piena prova in ordine ai fatti posti in
essere dai tesserati nel corso di una gara.
Dalla lettura del predetto atto ufficiale si rileva che al 29° del 2 ° tempo il calciatore
Cambria Antonio della società Pro Mende Calcio veniva espulso perché dopo avere subito
da parte del calciatore avversario Amalfa Pietro, un normale fallo di gioco “si avventava su
quest’ultimo colpendolo con numerosi pugni sul volto e con calci sulle gambe e
sull’addome”.
Il sig. Amalfa Pietro, a sua volta, è stato espulso perché reagiva alla suddetta aggressione
spintonando il calciatore Cambria Antonio e nel contempo perché lo colpiva con un pugno
all’addome.
In ragione di quanto sopra lamentato, le motivazioni espresse dalla reclamante trovano
pieno riscontro negli atti ufficiali di gara, per cui il reclamo proposto deve trovare
accoglimento con rideterminazione della sanzione inflitta al calciatore Amalfa Pietro nel
minimo edittale di cui all’articolo 19 comma 4 lettera b) C.G.S.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale, in accoglimento del proposto appello,
ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore Amalfa Pietro.
Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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